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mercoledì 11 marzo 2015

Licenziamento discriminatorio: può essere risarcito anche il danno biologico

Nella sentenza n.63 dell’8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che nel caso in cui nel corso dell’istruttoria venga accertata la nullità del licenziamento, in quanto disposto per finalità discriminatorie, il giudice, oltre alle conseguenze risarcitorie e di reintegra, previste dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, può disporre a carico del datore di lavoro la liquidazione, in favore del dipendente, del danno biologico attestato dalla documentazione sanitaria prodotta agli atti.

Valerio Pollastrini

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