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lunedì 9 marzo 2015

Diritto al ricongiungimento familiare anche in presenza di precedenti penali

Nell’Ordinanza n.4638 del 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che la precedente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti non è sufficiente per negare al cittadino straniero il permesso di soggiorno  per motivi familiari.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino, rigettando il gravame del Ministero dell’Interno, aveva confermato il decreto con cui il Tribunale,  ai sensi dell’art.30 del  D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, aveva accolto il ricorso di un cittadino straniero avverso il provvedimento con cui il Questore di Torino aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso per motivi di famiglia.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che una precedente condanna riportata dall’extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti non fosse — contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione — di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che l’art.5, comma 5, del decreto legislativo suddetto (1) richiede, in simili casi, una valutazione comparativa dell’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico, connesso alla pericolosità del richiedente, e dell’interesse di quest'ultimo alla coesione familiare.

Avverso questa sentenza, il Ministero dell'Interno aveva proposto ricorso per Cassazione, insistendo nella tesi della ostatività al rilascio del permesso di soggiorno della condanna penale a suo tempo riportata dall’intimato.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha ricordato che il quinto comma dell’art.5 del D.Lgs n.286/1998,  richiamato dai giudici di merito, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta (2)  nella parte in cui la norma prevedeva che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applicasse solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto” e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello stato”.

Di conseguenza, va esteso anche al caso in esame (conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari del permesso rilasciato per ragioni di giustizia) l’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’ipotesi, espressamente prevista dalla disposizione di cui sopra, di rilascio del permesso di soggiorno in favore di soggetto che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: orientamento secondo cui, per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.5/2007 agli art.4, commi 3 e 5, e 5, cui è stato aggiunto il comma 5-bis, del D.Lgs. n.286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego del permesso di soggiorno, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (3).

Valerio Pollastrini

 
1)      - come modificato dal D.Lgs. n.5 dell’8 gennaio 2007;
2)      – Corte Cost., Sentenza n.202 del 18 luglio 2013;
3)      - Cass., Sentenza n.8795/2011; Cass., Sentenza n.19957/2011;

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