Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Torino, rigettando il gravame del
Ministero dell’Interno, aveva confermato il decreto con cui il Tribunale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, aveva accolto
il ricorso di un cittadino straniero avverso il provvedimento con cui il
Questore di Torino aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di
soggiorno per motivi di giustizia in permesso per motivi di famiglia.
In
particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che una precedente condanna
riportata dall’extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti non fosse
— contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione — di per sé ostativa al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che l’art.5,
comma 5, del decreto legislativo suddetto (1) richiede, in simili casi, una
valutazione comparativa dell’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico,
connesso alla pericolosità del richiedente, e dell’interesse di quest'ultimo
alla coesione familiare.
Avverso
questa sentenza, il Ministero dell'Interno aveva proposto ricorso per Cassazione,
insistendo nella tesi della ostatività al rilascio del permesso di soggiorno
della condanna penale a suo tempo riportata dall’intimato.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha ricordato che il quinto comma dell’art.5
del D.Lgs n.286/1998, richiamato dai
giudici di merito, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta (2) nella parte in cui la norma prevedeva che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applicasse solo allo straniero
che “ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare” o al “familiare
ricongiunto” e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello stato”.
Di
conseguenza, va esteso anche al caso in esame (conversione in permesso di
soggiorno per motivi familiari del permesso rilasciato per ragioni di
giustizia) l’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di legittimità con
riferimento all’ipotesi, espressamente prevista dalla disposizione di cui
sopra, di rilascio del permesso di soggiorno in favore di soggetto che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: orientamento secondo cui,
per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.5/2007 agli art.4, commi
3 e 5, e 5, cui è stato aggiunto il comma 5-bis, del D.Lgs. n.286/1998, in caso
di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione
familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo
espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del
richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione
di pericolosità sociale effettuata ex
ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego del permesso di
soggiorno, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in
concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una
minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da
rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione, quali
la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e
sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio
nazionale, la durata del soggiorno pregresso (3).
Valerio
Pollastrini
1)
-
come modificato dal D.Lgs. n.5 dell’8 gennaio 2007;
2)
–
Corte Cost., Sentenza n.202 del 18 luglio 2013;
3)
-
Cass., Sentenza n.8795/2011; Cass., Sentenza n.19957/2011;
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