Nella
pronuncia in commento, gli ermellini
hanno ricordato che l'art.3, comma 19, della Legge n.335/1995 ha esteso ai
regimi integrativi le norme restrittive relative all'assicurazione generale
obbligatoria, mentre l'art.15 della medesima legge ha introdotto il divieto di
percepire il trattamento integrativo prima della maturazione della pensione a
carico dell’Istituto Previdenziale.
Di
conseguenza, la pensione integrativa spetta solo nel caso in cui sia stato
maturato il diritto alla pensione ordinaria. Da ciò discende, pertanto che, per
coloro che siano andati in pensione dopo il 31 agosto 1995, data di entrata in
vigore della legge n. 335/1995, l’accesso al trattamento pensionistico
integrativo presuppone sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia la
maturazione dei trentacinque anni di anzianità contributiva.
Valerio
Pollastrini
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