Uno
di questi, quello sul riordino delle discipline contrattuali, ha
apportato alcune modifiche alla recente riforma dell’istituto del rapporto a
tempo determinato.
In
attesa dell’entrata in vigore del decreto in commento, si riporta il testo
integrale degli articoli che, di fatto, riscrivono per l’ennesima volta la
disciplina dei contratti a termine.
Schema di Decreto Legislativo recante il testo
organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle
mansioni, in attuazione della Legge n.183 del 10 dicembre 2014
CAPO III -
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art.17 - Apposizione del termine e durata massima
1. È consentita
l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non
superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 19,
comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione
di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni equivalenti ed
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non
può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene
altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti,
svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a
tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per
effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto
disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi
soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito
nel medesimo contratto, lo stesso si considera a tempo indeterminato dalla data
della stipula.
4. Con
l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
Art.18 - Divieti
1. L'apposizione
di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del
1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto
sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo
determinato;
d) da parte di
datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e
successive modificazioni.
Art.19 - Proroghe e rinnovi
1. Il termine
del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei
mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a
prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della
sesta proroga.
2. Qualora il
lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del
decreto di cui al periodo precedente continuano a trovare applicazione le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti
previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up
innovative di cui di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di
quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato
periodo previsto dal comma 3 dell’articolo
25 per le società già costituite.
Art.20 - Continuazione del rapporto oltre la
scadenza del termine
1. Fermi i
limiti di durata massima di cui all’articolo 17, se il rapporto di lavoro
continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno
successivo ed al
40 per cento per
ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il
rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri
casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini.
Art.21 - Numero complessivo di contratti a tempo
determinato
1. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, non
possono essere
assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di
assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti
dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative
previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di
avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese
start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179
del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni
dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) nelle
attività stagionali di cui all’articolo 19, comma 2;
d) per specifici
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per
sostituzione di lavoratori assenti;
f) con
lavoratori di età superiore a 55 anni.
3. Il limite
percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati tra università pubbliche o private, istituti
pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a
svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I
contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva
lo svolgimento di attività' di ricerca scientifica possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di
violazione del limite percentuale di cui comma 1, restando esclusa la
trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per
cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento
della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in
violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5. I maggiori
introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4 sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. I contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale definiscono modalità e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali
o alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori in merito all’utilizzo
del lavoro a tempo determinato.
Art.22 - Diritti di precedenza
1. Il lavoratore
che nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici il congedo
di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151
del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto
a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare
il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza
di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con
le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
2. Il lavoratore
assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
3. Il diritto di
precedenza di cui ai commi precedenti deve essere espressamente richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 17, comma 4, può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue trascorso un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Art.23 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore
a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto
nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di
inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con
la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da
lire 154,94 euro a 1.032,91 euro.
Art.24 - Formazione
1. I contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art.25 - Criteri di computo
1. Salvo che sia
diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei
dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi
due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art.26 - Decadenza e tutele
1.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità
previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì
applicazione il secondo comma del predetto articolo 6.
2. Nei casi di
conversione del contratto a tempo determinato ai sensi della presente Sezione,
il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del
lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604
del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza
di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto
alla metà.
Art.27 - Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi
dal campo di applicazione della presente Sezione, in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
a) ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25, i rapporti instaurati ai
sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di
lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo
determinato, così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in
servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono,
altresì, esclusi dal campo di applicazione della presente Sezione:
a) i contratti
di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata
superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere ai sensi
dell’articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti
per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel
settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, fermo l’obbligo di comunicare
l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a
tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento
delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio
sanitario nazionale.
3. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nessun commento:
Posta un commento