In
particolare, l’Istituto ha riepilogato gli effetti prodotti sulle predette
indennità in caso di rioccupazione del soggetto beneficiario con contratto di
lavoro subordinato.
Nello
specifico, vi sono tre possibili ipotesi
di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione dell’ASpI:
1)
rioccupazione,
in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro
subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e dal quale l’assicurato
percepisca un reddito annuale superiore
alla soglia minima di esclusione dall’imposizione:
la prestazione verrà sospesa secondo le modalità previste dall’art.2, comma 15, della Legge n.92/2012;
2)
rioccupazione,
in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro
subordinato per un periodo superiore a sei mesi e dal quale l’assicurato riceva
un reddito annuale superiore alla
soglia minima di esclusione dall’imposizione:
la prestazione decade ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a),
comma 1, dell’art.4 del D.Lgs. n.181/2000, nonché dell’art.2, comma 40, lett.
a) della Legge n.92/2012;
3)
rioccupazione,
in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro
subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale
sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, con conseguente
conservazione dello stato di disoccupazione: l’assicurato continuerà a percepire
l’ASpI in corso di fruizione. Tuttavia, verranno applicate le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della
Legge n.92/2012. In questo caso, il contribuente dovrà comunicare il reddito
presunto dalla nuova occupazione entro 30 giorni dall’inizio del lavoro.
Dette
indicazioni risultano utili anche per l’indennità di disoccupazione Mini-ASpI,
atteso che la sospensione di questa prestazione è ammessa per un periodo
massimo di 5 giorni.
Nel
Messaggio in commento l’Inps ha riepilogato, altresì, gli effetti prodotti
sulle suddette indennità in caso di cessazione da rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale.
In
particolare, qualora l’assicurato risulti titolare di due o più rapporti di
lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno di essi a seguito di
licenziamento o dimissioni per giusta causa, ove dal rapporto ancora in essere
il dipendente percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri
requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI e percepire
la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, anche
in questo caso la prestazione subirà le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della
Legge n.92/2012.
Valerio
Pollastrini
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