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giovedì 26 marzo 2015

Ipotesi di sospensione, cumulo e decadenza dalle prestazioni AspI e Mini-ASpI

Nel Messaggio n.2028 del 19 marzo 2015, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di sospensione, cumulo e decadenza delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI.

In particolare, l’Istituto ha riepilogato gli effetti prodotti sulle predette indennità in caso di rioccupazione del soggetto beneficiario con contratto di lavoro subordinato.

Nello specifico, vi sono tre possibili  ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione dell’ASpI:

1)    rioccupazione, in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e dal quale l’assicurato percepisca un reddito annuale  superiore alla soglia  minima di esclusione dall’imposizione: la prestazione verrà sospesa secondo le modalità previste dall’art.2,  comma 15, della Legge n.92/2012;

2)    rioccupazione, in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e dal quale l’assicurato riceva un reddito annuale  superiore alla soglia  minima di esclusione dall’imposizione: la prestazione decade ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), comma 1, dell’art.4 del D.Lgs. n.181/2000, nonché dell’art.2, comma 40, lett. a) della Legge n.92/2012;

3)    rioccupazione, in corso di fruizione dell’indennità di disoccupazione, con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione: l’assicurato continuerà a percepire l’ASpI in corso di fruizione. Tuttavia, verranno applicate  le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012. In questo caso, il contribuente dovrà comunicare il reddito presunto dalla nuova occupazione entro 30 giorni dall’inizio del lavoro.

Dette indicazioni risultano utili anche per l’indennità di disoccupazione Mini-ASpI, atteso che la sospensione di questa prestazione è ammessa per un periodo massimo di 5 giorni.

Nel Messaggio in commento l’Inps ha riepilogato, altresì, gli effetti prodotti sulle suddette indennità in caso di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

In particolare, qualora l’assicurato risulti titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno di essi a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, ove dal rapporto ancora in essere il dipendente percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, anche in questo caso la prestazione subirà le riduzioni di cui all’art.2, comma 17, della Legge n.92/2012.

Valerio Pollastrini

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