Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 13 marzo 2015

Emarginare il dipendente viola l’obbligo di sicurezza sul lavoro

Nella sentenza n.4992 del 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che la progressiva emarginazione del dipendente dal contesto aziendale giustifica la condanna del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall’art.2087 del codice civile.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Cagliari, confermando la sentenza non definitiva del Tribunale di Oristano, aveva accertato la responsabilità del datore di lavoro  nei confronti di una dipendente  per violazione dei precetti sulla sicurezza fissati dall’art.2087 cod.civ..

In particolare, la Corte territoriale,  sulla scorta delle prove testimoniali assunte, aveva rilevato la progressiva emarginazione della dipendente dal ruolo  ricoperto, la privazione di mansioni e di strumenti di lavoro e la perdita di credibilità, scaturite in seguito ad alcuni contrasti con la titolare della azienda e dalla sua deposizione resa nelle controversie di altro dipendente licenziato, nonché un uso strumentale e persecutorio del potere disciplinare datoriale.

La Corte del merito aveva  accertato, altresì, che dalla condotta datoriale era derivato uno stato di malattia della ricorrente.

Avverso questa sentenza, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione per la mancata valutazione nell'eziologia del danno di fattori causali concomitanti extra lavorativi e per l'erronea valutazione delle risultanze delle prove testimoniali acquisite.

Investita della questione, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Secondo gli ermellini, infatti,  l'esistenza di fattori concausali extralavorativi non rilevano per escludere il valore causale accertato dei fatti lavorativi, atteso che è del tutto consolidato il principio (1) secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art.41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente, da solo, a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

Ciò chiarito, la Cassazione ha proseguito sottolineato che le ulteriori questioni riguardo la valutazione delle risultanze di prova da parte della Corte territoriale, in quanto motivate adeguatamente e correttamente,  non sono sindacabili in sede di legittimità.

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., Sentenza n.23990 dell’11 novembre 2014; Cass.,  Sentenza n.13954 del 19 giugno 2014;

Nessun commento:

Posta un commento