In
particolare, l’oggetto dell’imputazione riguardava l’espletamento di un periodo
di addestramento e ripristino licenze e brevetti, svolto dal lavoratore per conto
di altra azienda aerea straniera.
Secondo
l’Inps, dette prestazioni, per le quali l’imputato aveva percepito la
retribuzione, erano stato effettuate in
violazione della normativa sulla contestuale corresponsione degli emolumenti
della Cigs. Il lavoratore, infatti, aveva comunicato all’Istituto l’instaurazione
del nuovo rapporto solo dopo che questo era giunto al termine.
Nel
motivare la propria decisione, il Giudice, pur riconoscendo che la normativa
internazionale sulla sicurezza del volo e la peculiare natura dell’attività
professionale di un pilota di linea non potrebbero consentire un’attività di
prova ed inserimento attivo nei protocolli operativi di un’altra compagnia
aerea, ha precisato che, nella specie, i tempi lunghissimi di risoluzione della
crisi industriale di Alitalia erano incompatibili con una inattività che avrebbe comportato la perdita di qualsiasi
titolo abilitativo al volo per il pilota.
Valerio
Pollastrini
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