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lunedì 9 marzo 2015

Sgravi per l’assunzione di lavoratori in mobilità: cause di esclusione

Nell’Interpello n.3 del 6 marzo 2015, il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dall’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza in ordine alla disciplina degli incentivi economici e contributivi  previsti dall’art.4, comma 12 della Legge n.92/2012 per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

In particolare, l’istante aveva chiesto se, in relazione alle assunzioni dei soggetti predetti, gli incentivi spettino anche nei seguenti casi:

-         nei confronti di imprese per cui sia stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182-bis della Legge Fallimentare;

-         ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendano assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;

-         per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedano all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.

Al riguardo, l’Ente interpellato ha ricordato che, ai sensi della normativa di riferimento, gli incentivi predetti non spettano nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, ovvero se violi il diritto di precedenza stabilito ex lege, o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Il Ministero ha evidenziato che, inoltre, gli incentivi non sono riconosciuti anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva (1).

In proposito, il Ministero ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, verrà meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e, di conseguenza, risultano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle citate liste (2).

Tuttavia, fino alla data sopra indicata continuano a trovare applicazione le regole generali in ordine agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Alla luce delle osservazioni svolte, pertanto, l’Ente interpellato ha chiarito  che, laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire degli incentivi in argomento, in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Analogamente, costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria la fattispecie prospettata dall’istante, ovvero qualora l’impresa, nel caso di cambio appalto, non proceda alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra azienda.

La disciplina sopra richiamata trova applicazione, peraltro, anche nelle ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis della Legge Fallimentare debitamente omologato dal Tribunale.

Valerio Pollastrini

1)      - cfr. INPS, Circolare n.137/2012;
2)      - art.2, comma 71, della Legge n.92/2012;

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