In
particolare, l’istante aveva chiesto se, in relazione alle assunzioni dei
soggetti predetti, gli incentivi spettino anche nei seguenti casi:
-
nei
confronti di imprese per cui sia stato omologato un accordo di ristrutturazione
dei debiti di cui all’art.182-bis della Legge Fallimentare;
-
ad
imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi
aziendale, intendano assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il
diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di
licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali
territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
-
per
imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non
procedano all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in
conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.
Al
riguardo, l’Ente interpellato ha ricordato che, ai sensi della normativa di
riferimento, gli incentivi predetti non spettano nel caso in cui l’assunzione
costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, ovvero se violi il diritto di precedenza
stabilito ex lege, o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto
a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Il
Ministero ha evidenziato che, inoltre, gli incentivi non sono riconosciuti anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione
o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano
effettuate presso una diversa unità produttiva (1).
In
proposito, il Ministero ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
verrà meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e, di
conseguenza, risultano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono
incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle citate liste (2).
Tuttavia,
fino alla data sopra indicata continuano a trovare applicazione le regole
generali in ordine agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità.
Alla
luce delle osservazioni svolte, pertanto, l’Ente interpellato ha chiarito che, laddove le imprese intendano assumere i
medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto
di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei
mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire
degli incentivi in argomento, in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte
in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
Analogamente,
costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria
la fattispecie prospettata dall’istante, ovvero qualora l’impresa, nel caso di
cambio appalto, non proceda alla assunzione dei lavoratori già occupati da
altra azienda.
La
disciplina sopra richiamata trova applicazione, peraltro, anche nelle ipotesi
in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art.182-bis della Legge Fallimentare debitamente omologato dal Tribunale.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr. INPS, Circolare n.137/2012;
2)
-
art.2, comma 71, della Legge n.92/2012;
Nessun commento:
Posta un commento