Il
caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini dopo che il padre della
ragazza aveva impugnato la sentenza con
la quale la Corte di Appello, modificando le condizioni del divorzio, lo aveva condannato alla corresponsione di un assegno di
mantenimento di 300,00 € mensili, oltre che
a contribuire al 50% delle spese di istruzione e sanitarie non coperte
dal Servizio Sanitario.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha osservato che, in virtù del consistente
numero di esami universitari superati, dovesse escludersi un atteggiamento
indolente della ragazza riguardo agli studi.
La
circostanza che la giovane fosse stata impiegata in attività saltuarie,
inoltre, non è stata ritenuta sufficiente per negarle il diritto al
mantenimento, specie in considerazione degli esigui compensi percepiti.
La
Suprema Corte ha poi concluso ricordando la prevalente giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al
mantenimento dei figli (1) non viene meno
automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane immutato
finché questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero finché non
venga fornita la prova che il mancato svolgimento di un'attività economica
dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato.
Valerio
Pollastrini
1)
–
sancito dall’art.148 del codice civile;
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