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mercoledì 11 febbraio 2015

Lo studente universitario deve essere mantenuto dai genitori anche se lavora

Nella sentenza n.1798 del 2 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento ad una figlia, studentessa ventisettenne, nonostante la stessa fosse risultata impiegata in un’attività saltuaria.

Il caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini dopo che il padre della ragazza  aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte di Appello, modificando le condizioni del divorzio, lo aveva  condannato alla corresponsione di un assegno di mantenimento di 300,00 € mensili, oltre che  a contribuire al 50% delle spese di istruzione e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha osservato che, in virtù del consistente numero di esami universitari superati, dovesse escludersi un atteggiamento indolente della ragazza riguardo agli studi.

La circostanza che la giovane fosse stata impiegata in attività saltuarie, inoltre, non è stata ritenuta sufficiente per negarle il diritto al mantenimento, specie in considerazione degli esigui compensi percepiti.

La Suprema Corte ha poi concluso ricordando la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli (1) non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane immutato finché questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero finché non venga fornita la prova che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato.

Valerio Pollastrini


1)      – sancito dall’art.148 del codice civile;

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