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domenica 1 febbraio 2015

Infortuni sul lavoro: convenzione Inps e Inail per il pagamento dell’indennità


Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata una convenzione tra  Inps ed Inail  per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, malattia professionale e  malattia comune nei casi di dubbia competenza.
 

L’accordo è finalizzato a semplificare gli adempimenti e velocizzare l’iter di definizione della pratica.
 

In sostanza, in merito alle eventuali istanze per le quali risulti necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, l’Inail richiederà all’Inps tutte le indicazioni necessarie per accertare la sussistenza di tale diritto. Nelle more, l’Istituto assicuratore non procederà ad erogare alcuna prestazione.



In simili casi, pertanto, l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato,  avverrà in modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore:  

  • nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione sarà anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
     
  • se, invece, si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione  risulterà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.



Valerio Pollastrini

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