Il
15 dicembre 2014 è stata stipulata una convenzione tra Inps ed Inail per l’erogazione dell’indennità per inabilità
temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune nei casi di dubbia competenza.
L’accordo
è finalizzato a semplificare gli adempimenti e velocizzare l’iter di
definizione della pratica.
In
sostanza, in merito alle eventuali istanze per le quali risulti necessario
verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia,
l’Inail richiederà all’Inps tutte le indicazioni necessarie per accertare la
sussistenza di tale diritto. Nelle more, l’Istituto assicuratore non procederà
ad erogare alcuna prestazione.
In
simili casi, pertanto, l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da
parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del
proprio assicurato, avverrà in modalità
diverse a seconda dell’Ente erogatore:
- nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione sarà anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
- se, invece, si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione risulterà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento