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domenica 1 febbraio 2015

Disoccupazione speciale edile: cumulabile con il lavoro autonomo


Nel Messaggio n.501 del 21 gennaio 2015, l’Inps, rispondendo al alcuni quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’Istituto sia dagli utenti, ha chiarito che il disoccupato titolare del trattamento speciale per l’edilizia, che intraprende un’attività autonoma, può continuare a percepire il trattamento speciale di disoccupazione Edile (1),  nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Nella nota, l’Istituto ha ricordato come in passato (2) avesse  costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione della mobilità, basato sul presupposto che la Legge n.223/1991 non include tra le cause di decadenza dalla suddetta indennità lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, il legislatore consente  all’interessato di richiedere la corresponsione anticipata dell’emolumento in un'unica soluzione.

In quella occasione, l’Inps aveva precisato, altresì, che la percezione dell’indennità di mobilità fosse compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, a patto che il reddito derivante dallo svolgimento di quest’ultimo non fosse superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari a 4.800,00 € per lavoro autonomo,  8.000,00 € per attività di collaborazione coordinata e continuativa).

Ciò premesso, l’Istituto ha osservato che, anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario già esaurito, ha riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma. 

Si tratta di una circostanza che, pertanto, consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti reddituali sopra indicati.
 

Valerio Pollastrini



  1. - di cui alla Legge n.223/1991 e alla Legge n.451/1994;
  2. – Inps, Circolare n.67/2011;

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