Nel
Messaggio n.501 del 21 gennaio 2015, l’Inps, rispondendo al alcuni quesiti formulati
sia dalla strutture periferiche dell’Istituto sia dagli utenti, ha chiarito che
il disoccupato titolare del trattamento speciale per l’edilizia, che
intraprende un’attività autonoma, può continuare a percepire il trattamento
speciale di disoccupazione Edile (1), nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Nella
nota, l’Istituto ha ricordato come in passato (2) avesse costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità
dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione della mobilità, basato
sul presupposto che la Legge n.223/1991 non include tra le cause di decadenza
dalla suddetta indennità lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo
caso, il legislatore consente all’interessato
di richiedere la corresponsione anticipata dell’emolumento in un'unica soluzione.
In
quella occasione, l’Inps aveva precisato, altresì, che la percezione
dell’indennità di mobilità fosse compatibile con lo svolgimento di lavoro
autonomo, a patto che il reddito derivante dallo svolgimento di quest’ultimo
non fosse superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito
che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari a 4.800,00 €
per lavoro autonomo, 8.000,00 € per
attività di collaborazione coordinata e continuativa).
Ciò
premesso, l’Istituto ha osservato che, anche per quanto riguarda i trattamenti
speciali edili, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo
svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno
stanziamento finanziario già esaurito, ha riconosciuto la corresponsione anticipata
del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di
attività autonoma.
Si
tratta di una circostanza che, pertanto, consente di poter affermare che anche
i trattamenti di disoccupazione edile in parola sono compatibili e cumulabili
con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti reddituali sopra
indicati.
Valerio
Pollastrini
- - di cui alla Legge n.223/1991 e alla Legge n.451/1994;
- – Inps, Circolare n.67/2011;
Nessun commento:
Posta un commento