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venerdì 27 febbraio 2015

Illegittimo il licenziamento per aver preso parte ad un corteo violento

Nella sentenza n.3535 del 23 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità disciplinare dei lavoratori richiede una condotta dolosa o colposa che non può essere ricavata nella partecipazione ad  un corteo  degenerato nel lancio di uova o di altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente preso parte o che, in qualche modo, essi abbiano preventivamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta.

Il caso di specie è scaturito dal licenziamento irrogato ad alcuni dipendenti che, durante una manifestazione a cui avevano  preso parte una cinquantina di lavoratori, si erano posti alla testa del corteo, mantenendo, a detta dell’impresa recedente,  un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, configuratosi nel lancio di oggetti sull'assemblea.

Nel corso del procedimento disciplinare che aveva preceduto il recesso, il datore di lavoro aveva inoltre contestato ai dipendenti di essere entrati in azienda al di fuori del regolare turno di lavoro, senza averne inoltrato la preventiva comunicazione al personale di sorveglianza.

Dopo che i primi due gradi di giudizio si erano conclusi con la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione.

Investiti della questione, gli ermellini hanno sottolineato come la Corte di Appello, oltre a ritenere non sufficientemente individuati i comportamenti intimidatori contestati dall'azienda, avesse precisato l’irrilevanza, sul piano disciplinare, della partecipazione dei lavoratori  alla testa del corteo.

Confermando la validità delle considerazioni espresse dalla Corte del merito, la Cassazione ha conseguentemente concluso ribadendo l’illegittimità dei recessi.

Valerio Pollastrini

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