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venerdì 27 febbraio 2015

Edilizia: riduzione contributiva per il 2014

Lo scorso 16 febbraio, il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio portale il Decreto del 5 dicembre 2014, con il quale, anche per l’anno passato, è stata  confermata la riduzione contributiva dell'11,50% in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Sul punto, si ricorda che, con il Messaggio n.6534 dell’11 agosto 2014, l’Inps aveva comunicato che, nell’attesa del decreto suddetto, le aziende avrebbero potuto inoltrare l’istanza per l’accesso al beneficio in misura uguale a quella del 2013, trasmettendo il modello Rid-Edil, al fine di ottenere il codice autorizzazione “7N”.

La riduzione in commento deve essere calcolata sulle retribuzioni dei soli operai occupati con un contratto di lavoro di 40 ore settimanali.

Nello specifico, lo sgravio dell'11,50% si applica sui contributi destinati a finanziare le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, ad eccezione della quota devoluta ai fondi  interprofessionali per la formazione continua (1).

In ogni caso, restano esclusi dall’incentivo tutti i lavoratori per i quali le aziende già usufruiscano di  altre agevolazioni contributive.

E’ importante sottolineare, infine, che, per avere diritto allo sgravio, i datori di lavoro devono:
-         essere in regola con le prescrizioni previste per il rilascio  del Durc;
-         non  aver riportato, nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione, condanne passate in giudicato per la violazione di norme sulla sicurezza;
-         rispettare le condizioni in ordine all'applicazione del trattamento economico normativo previsto dal Ccnl;
-         aver adempiuto alla denuncia dei lavoratori all'Istituto (2).

Valerio Pollastrini

1)      – di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge n.845 del 21 dicembre 1978;
2)      – di cui all’art.6, commi da 9 a 13, del D.L. n.338/1989;

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