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venerdì 27 febbraio 2015

Omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri – Diniego del permesso di soggiorno per attesa di occupazione

Nella sentenza n.145 dell’11 febbraio 2015, il Tar dell’Emilia Romagna ha ritenuto illegittimo il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione opposto ad un cittadino extracomunitario per la omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

Nel caso di specie, la Questura di Modena aveva rigettato, per i motivi espressi poc’anzi, la richiesta del titolo di soggiorno in attesa di occupazione presentata da un cittadino albanese.

Nell’impugnare il provvedimento di rigetto, l’interessato aveva imputato alla Questura di averlo ritenuto indebitamente gravato di un adempimento procedimentale che, invece, avrebbe dovuto  essere espletato dalla stessa Amministrazione.

Investito della questione, il Tar emiliano ha ritenuto che, ai sensi dell’art.32, comma 1-bis, del D.Lgs. n.286/1998, il "permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico ...".

Ciò ricordato, il Collegio ha precisato che, come rilevato dalla giurisprudenza, quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce una fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non anche di formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo richiedere il relativo parere (1).

Di conseguenza, risulta  illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato suddetto.

Per tale ragione, il Tar ha concluso accogliendo il ricorso, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata ad acquisire il parere in questione e ad effettuare tutte le ulteriori verifiche necessarie.

Valerio Pollastrini

 
1)      - v. TAR Liguria, Sez. II, sentenza n.1441 del 15 novembre 2012;

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