Con
istanza del 20 agosto 2014, la ricorrente aveva chiesto alla resistente Poste
Italiane S.p.A. l’accesso, con estrazione di copia, ai propri cartellini orari
relativi agli anni 2013-2014 "ovvero
di tutti i documenti contenenti i dati, anche in forma disaggregata, inerenti
le prestazioni giornaliere effettuate", specificando il proprio
interesse all’accesso nell’intenzione di proporre "domanda giudiziale finalizzata ad ottenere il pagamento delle
prestazioni straordinarie ed aggiuntive effettuate nel corso degli anni 2013/2014".
Non
ricevendo risposta dall’azienda, la donna aveva proposto ricorso d’innanzi al Tar, deducendo la
violazione della disciplina di cui agli artt.22 e ss. della Legge n.241/1990.
Nel
costituirsi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. aveva eccepito:
-
la
non assoggettabilità dell’azienda alla disciplina in tema di accesso di cui
alla citata Legge n.241/1990;
-
l’inapplicabilità
della norma predetta alla documentazione oggetto della richiesta di accesso
inoltrata dalla ricorrente;
-
il
difetto di legittimazione della ricorrente, attesa la predisposizione di un
apposito strumento contrattuale finalizzato all’acquisizione del "riscontro delle ore di servizio riferite al
mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti,
attestate dal sistema di rilevazione delle presenze" (art.29, comma X,
del vigente CCNL di Poste Italiane).
Investito
della questione il Tar dell’Emilia Romagna ha preliminarmente affermato la
piena applicabilità all’azienda resistente della disciplina di cui alla Legge
n.241/1990 in tema di accesso, atteso che, come già precisato dalla
giurisprudenza, anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale di Poste
Italiane devono essere sottoposti all'esercizio del diritto di accesso, poiché
incidenti sulla qualità del servizio erogato dalla Società (1).
Sul
punto, il Collegio ha ribadito come tale soggezione trovi giustificazione sul
presupposto che l’attività di gestione delle risorse umane "è strumentale al servizio gestito da Poste
Italiane ed incide, potenzialmente, sulla qualità di un servizio il cui rilievo
pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma
anche di quella propriamente soggettiva dell’azienda, dovendosi, di
conseguenza, ritenere che anche detta società è soggetta alla disciplina in
tema di accesso, sia pure nei limiti già precisati sopra” (2).
Affrontando
poi il merito della questione, il Tar ha ritenuto il ricorso fondato in parte e, in particolare,
limitatamente alla richiesta di accesso ai "cartellini orari" e, dunque, non anche ai "dati, anche in forma disaggregata, inerenti
le prestazioni giornaliere effettuate".
A
questo proposito, il Collegio ha ricordato come risulti ormai pacifico in
giurisprudenza che "i dipendenti di
Poste Italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad
alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società, ... o i fogli
firma delle presenze giornaliere a nulla rilevando che l'attività di Poste
Italiane si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l'attività
dell’azienda, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri
dipendenti, è da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste Italiane e
incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo
pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma
anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane" (3).
Ciò
chiarito, l’organo giudicante ha chiarito come la circostanza che il CCNL
appresti in favore del dipendente uno strumento ulteriore sia inidonea ad
escludere l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla fonte primaria.
Per
contro, l’istanza non può essere accolta relativamente agli ulteriori non
meglio precisati "dati",
essendo onere del richiedente specificare l’oggetto della propria richiesta.
Con
particolare riferimento a tale ultimo profilo, il collegio ha rilevato di
essersi già pronunciato, recentemente, in ordine ad analoga fattispecie, affermando
il principio per il quale "l’accesso
ai documenti amministrativi richiede che la domanda di accesso abbia un oggetto
determinato da specificarsi a cura del richiedente onde rendere possibile
all’Amministrazione l'individuazione degli atti richiesti e valutare
l'interesse del richiedente rispetto al documento richiesto” (4).
Per
quanto precede, pertanto, il Tar ha concluso accogliendo il ricorso con
riferimento alla richiesta dei "cartellini
orari relativi all’anno 2013" e non anche quanto alla generica
richiesta di "tutta al
documentazione dalla qual risultino, anche in forma disaggregata, le
prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate ..." (5).
Valerio
Pollastrini
1)
–
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.5569 del 23 ottobre 2007;
2)
-
cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.5987 del 2 ottobre 2009; TAR
Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n.806 del 30 luglio 2014;
3)
-
Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n.189 del 19 gennaio 2010; TAR Calabria,
Catanzaro, Sez. II, Sentenza n.163 del 7 febbraio 2011;
4)
-
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n.86 del 6 febbraio 2013;
5)
-
TAR Emilia Romagna, Parma, Sentenza n.214 del 12 giugno 2014;
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