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martedì 17 febbraio 2015

Dipendenti di Poste Italiane - Diritto di accesso agli atti relativi all'organizzazione interna della società - Sussiste

Nella sentenza n.25 del 19 gennaio 2015, il Tar dell’Emilia Romagna ha precisato che, previa richiesta di accesso agli atti, i dipendenti di Poste Italiane hanno il diritto di prendere visione dei cartellini orari relativi agli anni pregressi.

Con istanza del 20 agosto 2014, la ricorrente aveva chiesto alla resistente Poste Italiane S.p.A. l’accesso, con estrazione di copia, ai propri cartellini orari relativi agli anni 2013-2014 "ovvero di tutti i documenti contenenti i dati, anche in forma disaggregata, inerenti le prestazioni giornaliere effettuate", specificando il proprio interesse all’accesso nell’intenzione di proporre "domanda giudiziale finalizzata ad ottenere il pagamento delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive effettuate nel corso degli anni 2013/2014".

Non ricevendo risposta dall’azienda, la donna aveva proposto  ricorso d’innanzi al Tar, deducendo la violazione della disciplina di cui agli artt.22 e ss. della Legge n.241/1990.

Nel costituirsi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. aveva eccepito: 

-         la non assoggettabilità dell’azienda alla disciplina in tema di accesso di cui alla citata Legge n.241/1990;

-         l’inapplicabilità della norma predetta alla documentazione oggetto della richiesta di accesso inoltrata dalla ricorrente;

-         il difetto di legittimazione della ricorrente, attesa la predisposizione di un apposito strumento contrattuale finalizzato all’acquisizione del "riscontro delle ore di servizio riferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti, attestate dal sistema di rilevazione delle presenze" (art.29, comma X, del vigente CCNL di Poste Italiane).

Investito della questione il Tar dell’Emilia Romagna ha preliminarmente affermato la piena applicabilità all’azienda resistente della disciplina di cui alla Legge n.241/1990 in tema di accesso, atteso che, come già precisato dalla giurisprudenza, anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale di Poste Italiane devono essere sottoposti all'esercizio del diritto di accesso, poiché incidenti sulla qualità del servizio erogato dalla Società (1).

Sul punto, il Collegio ha ribadito come tale soggezione trovi giustificazione sul presupposto che l’attività di gestione delle risorse umane "è strumentale al servizio gestito da Poste Italiane ed incide, potenzialmente, sulla qualità di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva dell’azienda, dovendosi, di conseguenza, ritenere che anche detta società è soggetta alla disciplina in tema di accesso, sia pure nei limiti già precisati sopra(2).

Affrontando poi il merito della questione, il Tar ha ritenuto il ricorso  fondato in parte e, in particolare, limitatamente alla richiesta di accesso ai "cartellini orari" e, dunque, non anche ai "dati, anche in forma disaggregata, inerenti le prestazioni giornaliere effettuate".

A questo proposito, il Collegio ha ricordato come risulti ormai pacifico in giurisprudenza che "i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società, ... o i fogli firma delle presenze giornaliere a nulla rilevando che l'attività di Poste Italiane si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l'attività dell’azienda, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste Italiane e incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane" (3).

Ciò chiarito, l’organo giudicante ha chiarito come la circostanza che il CCNL appresti in favore del dipendente uno strumento ulteriore sia inidonea ad escludere l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla fonte primaria.

Per contro, l’istanza non può essere accolta relativamente agli ulteriori non meglio precisati "dati", essendo onere del richiedente specificare l’oggetto della propria richiesta.

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, il collegio ha rilevato di essersi già pronunciato, recentemente,  in ordine ad analoga fattispecie, affermando il principio per il quale "l’accesso ai documenti amministrativi richiede che la domanda di accesso abbia un oggetto determinato da specificarsi a cura del richiedente onde rendere possibile all’Amministrazione l'individuazione degli atti richiesti e valutare l'interesse del richiedente rispetto al documento richiesto(4).

Per quanto precede, pertanto, il Tar ha concluso accogliendo il ricorso con riferimento alla richiesta dei "cartellini orari relativi all’anno 2013" e non anche quanto alla generica richiesta di "tutta al documentazione dalla qual risultino, anche in forma disaggregata, le prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate ..." (5).

Valerio Pollastrini

 
1)      – Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.5569 del 23 ottobre 2007;
2)      - cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.5987 del 2 ottobre 2009; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n.806 del 30 luglio 2014;
3)      - Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n.189 del 19 gennaio 2010; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, Sentenza n.163 del 7 febbraio 2011;
4)      - TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sentenza n.86 del 6 febbraio 2013;
5)      - TAR Emilia Romagna, Parma, Sentenza n.214 del 12 giugno 2014;

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