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mercoledì 7 gennaio 2015

Trasmissibile agli eredi il diritto agli arretrati degli assegni familiari del lavoratore deceduto

Nell’ordinanza n.27382 depositata il 23 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che il diritto agli assegni familiari si trasmette agli eredi anche se il lavoratore defunto non li abbia mai richiesti all'Inps.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto dal Tribunale del merito, che aveva accolto la domanda degli eredi nonostante la parente deceduta non avesse mai presentato la domanda per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare a cui, in ogni caso, aveva diritto.

Investiti della questione, gli ermellini hanno ricordato che per maturare il diritto al trattamento  in commento all’assicurato è richiesto il solo possesso dei requisiti di legge.

Si tratta di un diritto che, pertanto, sorge indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, la cui funzione è unicamente quella di avviare la procedura di liquidazione.

Da ciò discende, a detta della Cassazione, che  qualora l’avente diritto alla prestazione previdenziale muoia senza aver presentato l’apposita istanza all’Inps,  detta omissione non può essere considerata una sua rinuncia agli assegni.

Di conseguenza, in simili casi il diritto agli assegni per il nucleo familiare deve ritenersi già acquisito nel patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, i quali, pertanto, hanno la possibilità di presentare la relativa domanda all’Istituto Previdenziale.

Valerio Pollastrini

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