Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto dal
Tribunale del merito, che aveva accolto la domanda degli eredi nonostante la
parente deceduta non avesse mai presentato la domanda per il pagamento degli
assegni per il nucleo familiare a cui, in ogni caso, aveva diritto.
Investiti
della questione, gli ermellini hanno ricordato che per maturare il diritto al
trattamento in commento all’assicurato è
richiesto il solo possesso dei requisiti di legge.
Si
tratta di un diritto che, pertanto, sorge indipendentemente dalla presentazione
della relativa domanda, la cui funzione è unicamente quella di avviare la procedura
di liquidazione.
Da
ciò discende, a detta della Cassazione, che qualora l’avente diritto alla prestazione
previdenziale muoia senza aver presentato l’apposita istanza all’Inps, detta omissione non può essere considerata una
sua rinuncia agli assegni.
Di
conseguenza, in simili casi il diritto agli assegni per il nucleo familiare deve
ritenersi già acquisito nel patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile
agli eredi, i quali, pertanto, hanno la possibilità di presentare la relativa
domanda all’Istituto Previdenziale.
Valerio
Pollastrini
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