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mercoledì 7 gennaio 2015

Mancato rispetto delle direttive aziendali per ragioni fisiche

Nella sentenza n.27240/2014, la Corte di Cassazione ha precisato che determinate ragioni di carattere fisico consentono al dipendente di disattendere  le direttive aziendali sulla postura corretta per l’espletamento della prestazione.

Nel caso di specie, una lavoratrice era stata licenziata per aver violato le indicazioni con le quali l'azienda l’aveva invitata a svolgere le proprie mansioni in posizione eretta.

A causa delle sue particolari condizioni fisiche, infatti, la donna, pur svolgendo interamente i compiti assegnatigli, era stata costretta ad alternare  la posizione eretta a quella seduta.

Proprio in considerazione dello stato fisico della lavoratrice, la Corte di Appello di Brescia aveva ritenuto illegittimo il recesso, avendo altresì appurato, attraverso le prove testimoniali, che le mansioni rese dalla stessa potevano essere svolte correttamente anche in posizione seduta.

Avverso questa sentenza, conclusasi con la condanna dell’azienda  a reintegrare in servizio la  dipendente ed a corrisponderle le retribuzioni nel frattempo maturate, la società aveva adito la Cassazione.

Nel confermare quanto disposto dalla Corte territoriale, gli ermellini hanno precisato che l’impugnata pronuncia risultava fondata anche sulle risultanze di una consulenza tecnica medico legale d'ufficio che aveva ribadito la possibilità di svolgere in maniera corretta le predette mansioni anche stando seduti.

Di conseguenza, la Cassazione ha concluso negando  che nella condotta posta in essere dalla lavoratrice  potessero ravvisarsi gli estremi per il suo licenziamento.

Valerio Pollastrini

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