Lo
scorso 7 gennaio, infatti, il Consiglio Nazionale dei Cdl ha pubblicato sul
proprio portale un nuovo servizio di
F.A.Q., che riporta le risposte fornite dall’Istituto Previdenziale ai
principali quesiti posti sulle tematiche del lavoro.
Le
F.A.Q. costituiranno una banca dati
utile alla risoluzione di quelle problematiche che ancora non trovano risposta
nella documentazione ufficiale.
Riportiamo
integralmente i pareri espressi dall’Inps:
Ticket
licenziamento
Quesito: si chiede di conoscere se il contributo
è dovuto anche nei casi di:
-
trasferimento
d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità;
-
passaggio
di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d’azienda
Risposta: come chiarito dall’Istituto nella circolare
n.44/2013, la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 31, della Legge n.92/2012
introduce un nesso tra il contributo (c.d ticket di licenziamento) e il teorico
diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a T.I. è
stato interrotto. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti
all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del
rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità,
a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il “teorico
diritto” alla prestazione ( che prescinde quindi dall’effettivo possesso dei
requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete
fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il
cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi,
pertanto, in stato di disoccupazione come definito dall’art. 1. co. 2, lett.
c), D.lgs. n. 181/2000.
Tanto premesso,
con riferimento alla casistica prospettata, si osserva quanto segue.
Nel
trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità
ex art. 2112, c.c, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.. Quindi,
non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di
lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co.
31, legge n. 92/2012.
L’ipotesi di
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento
d’azienda e in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire
laddove si proceda alla cessione del contratto ex art. 1406 cod.civ. In questo
caso – pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza – si realizza una fattispecie
di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore,
il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del
cessionario ( Cass. n. 5062/1989). La cessione del contratto di lavoro
subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
1406 -1410 cod. civ, analogamente al trasferimento d’azienda, non determina
l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro. Ne deriva che, laddove
connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l’obbligo del
versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
Apprendistato
Quesito: in caso di
contratto di apprendistato cessato al termine del periodo formativo (tre anni),
il lavoratore in questione avrebbe il diritto di precedenza per nuove
assunzioni per stesse mansioni?
Risposta: un apprendista non matura un diritto di
precedenza alla sua riassunzione, in quanto la funzione propria di tale
contratto è quella di formare un soggetto: quindi, se al termine del periodo
formativo cessa il rapporto e si vuole assumere un lavoratore con una
professionalità già formata non si può considerare la cessazione del rapporto
di apprendistato una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici
contributivi.
Calcolo dell’ULA
Quesito: nel calcolo
della base occupazionale nella circolare 111\13, si parla anche di conteggiare
i contratti a tempo determinato. Ora nella disciplina comunitaria si fa sempre
riferimento solo al lavoro stagionale che com’è noto è altra cosa. Perché
l’istituto include nel calcolo della media anche i lavoratori a termine?
Risposta: sia la circolare 111 che la circolare 131
comprendono espressamente il rapporto a tempo determinato nella base di computo
della forza media, ai fini della valutazione dell’incremento netto
dell’occupazione; la disciplina comunitaria (art. 2, par. 1, numero 13, reg
800/2008) precisa: “«numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno
(ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un
anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come
frazioni di ULA”; sembra conforme alla ratio delle disposizioni di cui si
tratta, ritenere che il lavoratore genericamente a termine – anche se non
espressamente menzionato dal paragrafo citato – non debba valere 1 ma una
frazione di 1, in relazione al periodo di vigenza del rapporto nell’intervallo
di tempo da considerare.
Assunzioni
lavoratori in CIGS
Quesito: la normativa
prevede che gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in CIGS spettano per
quei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie
di CIGS da almeno 6 mesi. Nel caso fosse rispettato solo il primo requisito,
cioè quello dei lavoratori in cassa integrazione da 3 mesi, ma poiché la fonte
normativa che disciplina i contratti di solidarietà e la CIGS è la medesima, è
possibile estendere le agevolazioni anche a questi lavoratori considerando che
per l’azienda di provenienza erano stati autorizzati i contratti di
solidarietà?
Risposta: no, perché le due condizioni previste del DL
148/93 (3 mesi del lavoratore in azienda con 6 mesi di Cig a zero ore) vanno
rispettate entrambe.
Criteri per
l’inoltro delle comunicazioni PEC ai contribuenti
Quesito: quali sono i
criteri con i quali viene scelto l’indirizzo pec a cui inviare le note di
rettifica o i preavvisi di irregolarità?
Risposta: le logiche sono diverse in funzione del
prodotto. In sintesi: il Preavviso viene inviato all’intermediario mentre la
Nota di Rettifica viene inviata all’azienda. In dettaglio la sequenza “gerarchica”
dei tentativi che vengono effettuati per reperire una PEC valida:
-
PREAVVISO
1) PEC ad Intermediario e Mail al Titolare (in caso non
ci fosse si prende la mail dell’azienda);
2) PEC ad Azienda e Mail ad Intermediario;
3) PEC al Titolare/Legale Rappresentante e Mail ad
Intermediario;
4) Raccomandata.
-
RETTIFICHE;
1) PEC Azienda;
2) PEC Titolare / Rappresentante Legale;
3) Raccomandata.
Il risultato
quindi è in funzione dell’aggiornamento del dato PEC nei nostri archivi.
Codifica sull’Unimens
dello sgravio dell’1.40% sui contratti a termine - Turismo Stagionale
Quesito: qual è l’esatta
codifica da inserire per segnalare nell’Uniemens , ai fini dell’esonero della
contribuzione aggiuntiva dell’1,40%, l’assunzione da parte delle imprese
stagionali così definite dall’ avviso comune del turismo del 12/6/08?
Risposta: l’addizionale ASpI non è dovuta per gli
stagionali assunti dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da
avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011. A tal fine è stato
istituito apposito carattere G. <Qualifica3> di
<DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.
Richiesta degli
Sgravi sulla contrattazione di secondo
livello
Quesito: il file per la
richiesta degli Sgravi contrattazione II livello, per l’anno 2013 doveva essere
inviato tra il 9/7/2014 e il 7/8/2014. Se tale file per un disguido informatico
non fosse pervenuto all’Inps, nei termini sopracitati, sarebbe comunque
possibile trasmetterlo successivamente?
Risposta: lo sgravio contributivo sulle retribuzioni
di secondo livello contrattuale – che nella prassi ha sostituito, ormai dal
2008, l’abrogata decontribuzione – soggiace a una serie di regole – che,
sostanzialmente, sono dettate dall’impianto normativo a supporto del beneficio
e dalle previsioni del decreto ministeriale che, annualmente, rende operativa
la disposizione introdotta dalla legge 247/2007 e resa stabile dalla legge di
riforma del mercato del lavoro.
Tra le più
significative condizioni che riguardano il beneficio, vanno ricordate:
-
il
contingentamento delle risorse disponibili;
-
l’iter procedurale;
-
la previsione
per cui, sulla base dei risultati del monitoraggio, sia possibile pervenire a
una rideterminazione della misura del limite massimo della retribuzione
contrattuale su cui operare lo sgravio; ai sensi di quanto disposto dal DM, detta
rimodulazione può realizzarsi attraverso apposita conferenza dei servizi tra le
amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Il DM 14
febbraio 2014 -come, peraltro, tutti i precedenti – nell’affidare la gestione
dello sgravio all’Istituto, ha precisato (art. 4, c. 1) che “L’ammissione allo
sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione
delle istanze.”
Anche per
l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, l’Inps ha dato ad aziende e
intermediari un congruo arco temporale (dal 09/07/2014 al 07/08/2014 – quindi
un mese) per l’invio delle domande.
Come anticipato,
lo sgravio è finanziato con risorse contingentate e, in relazione a questo, non
è possibile derogare ai termini stabiliti.
Ciò, sia con
riguardo ai possibili controinteressati – che potrebbero legittimamente opporsi
a qualsiasi intervento con cui l’Inps – al di fuori dei tempi, dei criteri e
delle modalità stabilite nel DM – riaprisse la possibilità di riformulare la
domanda telematica con conseguente erosione delle somme residuate, sia in
quanto, nei fatti, con riguardo alle ultime annualità, le somme non spese sono
già state destinate ad altri fini (vedi da ultimo quanto previsto dall’art. 40,
c. 2, lettera e) del DL 12.09.2014 n° 133, e DDL stabilità 2015).
In
considerazione di quanto precede, la partita relativa alle autorizzazioni del
2013 non può che definirsi conclusa secondo quanto reso noto dall’Istituto
riguardo ai soggetti ammessi al benefico.
Procedura
concorsuale
Quesito: il credito del
lavoratore viene ammesso allo stato passivo per il TFR come chirografario. Si
chiede se il Fondo di garanzia del TFR in questo caso procederà comunque
nell’ammettere il credito in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.
Risposta: la norma che disciplina l’intervento del
Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della L. 297/82) menziona il privilegio di cui
devono godere i crediti di lavoro nella parte relativa alla surroga, prevedendo
che « (…) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa
nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli
articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate».
I crediti di
lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c. hanno privilegio generale sui beni
mobili, tuttavia l’art. 93, comma 4 LF (come modificato dal d.lgs. 169/2007)
prevede che, se la domanda di ammissione al passivo non contiene l’indicazione
del titolo di prelazione del credito, questo venga considerato chirografario.
E’ quindi possibile che crediti di lavoro, per loro natura privilegiati,
vengano ammessi come chirografari.
Il mancato
riconoscimento del privilegio del credito ha effetti importanti in sede di
riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare in
quanto i creditori chirografari vengono soddisfatti dopo i creditori
privilegiati (art. 111 LF).
Al fine
dell’intervento del Fondo di garanzia, pertanto, è necessario che il credito
sia stato ammesso in privilegio anche per non pregiudicare le concrete
possibilità di recupero delle somme anticipate.
Per completezza
dell’informazione si segnala che in rari casi, riguardanti per lo più i
dirigenti, il Giudice Delegato, in sede di accertamento del credito, non
riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha ammesso il
credito per TFR in chirografo. in questi casi, ovviamente, al fine
dell’intervento del Fondo di garanzia manca il presupposto fondamentale
dell’essere il beneficiario lavoratore dipendente.
Valerio
Pollastrini
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