Il
caso di specie è quello che ha riguardato un dipendente del Ministero
dell'Università e della Ricerca, licenziato in seguito alle gravi infrazioni disciplinari
addebitategli.
Il
Tribunale di Venezia aveva ritenuto
legittimo il recesso sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Amministrazione,
con le quali alcuni colleghi del ricorrente avevano confermato le condotte oggetto di
contestazione, nonostante detti lavoratori non fossero stati ascoltati nel
corso del giudizio.
Tuttavia,
la Corte di Appello di Venezia, sconfessando la pronuncia del primo grado, aveva
osservato che le predette dichiarazioni non potessero assumere valore probante,
in quanto non confermate davanti al Giudice.
Investita
della questione, la Cassazione ha optato per l’illegittimità del licenziamento,
confermando, in sostanza, quanto precisato dalla Corte del merito.
Valerio
Pollastrini
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