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mercoledì 14 gennaio 2015

Licenziamento disciplinare: valore probatorio delle dichiarazioni dei colleghi

Nella sentenza n.26113 dell’11 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha escluso che, di per sé, le dichiarazioni sottoscritte dai colleghi siano sufficienti a provare i fatti all’oggetto del licenziamento disciplinare del dipendente pubblico.

Il caso di specie è quello che ha riguardato un dipendente del Ministero dell'Università e della Ricerca, licenziato in seguito alle gravi infrazioni disciplinari addebitategli.

Il  Tribunale di Venezia aveva ritenuto legittimo il recesso sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Amministrazione, con le quali alcuni colleghi del ricorrente avevano  confermato le condotte oggetto di contestazione, nonostante detti lavoratori non fossero stati ascoltati nel corso del giudizio.

Tuttavia, la Corte di Appello di Venezia, sconfessando la pronuncia del primo grado, aveva osservato che le predette dichiarazioni non potessero assumere valore probante, in quanto non confermate davanti al Giudice.

Investita della questione, la Cassazione ha optato per l’illegittimità del licenziamento, confermando, in sostanza, quanto precisato dalla Corte del merito.

Valerio Pollastrini

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