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domenica 18 gennaio 2015

Pubblico impiego: abuso dei contratti a termine

Nella sentenza n.27363 del 23 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del pubblico impiego, il ricorso illecito al contratto a termine non comporta l’automatico  diritto del lavoratore al risarcimento del danno, dovendo egli dimostrare l’esistenza dello stesso, anche sotto il profilo della perdita di chance.

Nel caso di specie, il Tribunale del primo grado aveva rigettato la domanda proposta da una dipendente pubblica, diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittima apposizione del termine apposto a tre contratti di lavoro stipulati con il Policlinico di Messina tra il 1992 ed il 1994.

L'appellante,  successivamente inquadrata a tempo indeterminato a seguito di concorso, aveva evidenziato di essere stata assunta per svolgere l'attività di infermiera professionale e che, nei periodi intermedi tra i vari contratti, era rimasta disoccupata.

Deducendo la violazione della normativa relativa all'apposizione del termine, la donna, nello specifico, aveva lamentato:

-         che il contratto stipulato nel 1993 e prorogato nel 1994 avesse superato la durata massima di 90 giorni;

-         che, successivamente, era stata assunta  nell’ambito di un progetto strutturato per sopperire le carenze di organico;

-         che, nel 1998, aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, al di fuori dai casi previsti dal C.C.N.L. di riferimento;

-         che  l'Amministrazione avesse violato la Direttiva n.70\99 CEE.

Il giudice del primo grado aveva argomentato la propria decisione, evidenziando che ritenere illecito il ricorso al contratto a termine per coprire la carenza di organico, non comportava, in sé, la dimostrazione degli altri elementi necessari per ottenere il riconoscimento della pretesa, non avendo  la ricorrente dimostrato l'esistenza del danno subito e, soprattutto, la consequenzialità dello stesso, neanche sotto il profilo della perdita di chance.

Il Tribunale, inoltre, aveva osservato che, sulla base dei principi costituzionali in materia, l'assunzione a tempo indeterminato non poteva non essere effettuata che per concorso e che la stessa lavoratrice aveva preferito, tra una assunzione e l'altra, restare a disposizione in attesa di un nuovo contratto, senza, peraltro, avere mai offerto la prestazione lavorativa.

Successivamente, anche la Corte di Appello di Messina, decidendo sull’impugnazione presentata dalla dipendente, aveva rigettato il gravame.

Avverso questa sentenza, la donna aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, evidenziando che l'obbligo di conformazione dell'ordinamento italiano a quello comunitario, ed, in particolare, al principio per cui la disciplina comunitaria non osta ad una normativa nazionale che escluda, nel caso di abuso derivante da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro pubblico, che questi siano trasformati in contratti o rapporti a tempo indeterminato, a condizione che tale normativa contenga un'altra misura effettiva (anche risarcitoria) destinata ad evitare e, se del caso, ad adeguatamente sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.

A detta della Cassazione, questa doglianza, pur contenendo affermazioni di principi astrattamente condivisibili, risulta in concreto inammissibile, non contenendo una specifica critica alla sentenza impugnata, che aveva accertato come, nella fattispecie, non fosse stata fornita alcuna prova dei danni subiti.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere legittimi i contratti in questione, senza valutare se negli stessi risultassero indicate per iscritto le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, richieste per la legittima instaurazione di un rapporto a termine, nonché la successione nel tempo dei contratti in questione.

Anche questa censura, tuttavia, è stata ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte, in quanto la ricorrente non aveva chiarito ove ed in che modo la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle ragioni legittimanti i contratti a termine, neppure indicate, mentre le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (1).

Ciò detto, la Cassazione,  esaminando la questione anche sotto il profilo dell'abuso di contratti a termine legittimi, ha però ribadito che la Corte di Giustizia Europea (2) ha chiarito che "L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (3), relativo all'accordo quadro CES, UN ICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (pur legittimi), preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione”.

Sotto questo profilo, pertanto, spetta al giudice nazionale valutare in che misura le disposizioni di diritto interno volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi, rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell'art.5, comma 4-bis, del D.Lgs n.368/2001.

Tornando al caso di specie, gli ermellini hanno escluso l'illegittimità dei contratti in esame, anche sotto il profilo dell'abuso, trattandosi di soli tre contratti a tempo determinato della durata di pochi mesi, così come, in sostanza, ritenuto dalla Corte di merito.

Per tale ragione, la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.

Valerio Pollastrini

 
1)      - cfr., ex plurimis, Cass., Sentenze nn.l0833\2010; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003 e 3163/2002;
2)      - Ordinanza Papalia, C-50/13, e Sentenza "Carratù", C-361/12;
3)      - concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;

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