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mercoledì 28 gennaio 2015

Litisconsorzio necessario per la domanda giudiziale di maternità

Nella sentenza n.1172 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che la domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di maternità deve necessariamente proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell’Inps.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo accogliendo  la domanda con la quale una dipendente aveva chiesto il diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di maternità, aveva condannato la datrice di lavoro a pagarle  le retribuzioni dovute fino al termine dell'astensione per puerperio, data in cui la lavoratrice si era dimessa.

Successivamente, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’azienda e,   ricordata la ratio dei molteplici provvedimenti legislativi a tutela della lavoratrice madre, aveva ritenuto non rilevante la prova chiesta in ordine alla avvenuta (contestata) comunicazione alla datrice di lavoro della dipendente dello stato di gravidanza, essendo pertinente solo il fatto storico della gravidanza stessa, in coerenza con le direttive sovranazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Corte territoriale, inoltre, in  virtù del  divieto di licenziamento irrogato in costanza del periodo di astensione, aveva ritenuto nulle le presunte dimissioni, che la lavoratrice aveva sostenuto di aver firmato in bianco all'atto di assunzione, in quanto, in ogni caso, non erano state convalidate secondo la procedura prevista.

Avverso questa sentenza, la datrice di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi della circostanza che, nel corso del giudizio di Appello, non fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, quale  soggetto effettivamente tenuto alla prestazione.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura, accolta alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell’ indennità di malattia deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 cod. proc. civ. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art.1 del D.L. n.663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art.74 della legge n.833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale" (1).

Ciò premesso, la Suprema Corte ha escluso che si possa distinguere tra indennità di malattia e indennità di maternità, essendo il meccanismo di sola anticipazione da parte del datore di lavoro (rimanendo tenuto l'Istituto) il medesimo.

Conseguentemente, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione alla Corte di Appello milanese.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.669/2001; cfr. anche Cass., Sentenza n.6190/2000;

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