L'articolo
51 del codice penale, infatti, dispone che “l'esercizio
di un diritto o l'adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica
autorità, esclude la punibilità”.
Nell’ambito
di un rapporto di lavoro, pertanto, una simile condotta, se finalizzata ad attestare un diritto del
dipendente, non costituisce un’infrazione disciplinare e, conseguentemente, non
può essere posta a fondamento di un recesso per giusta causa.
Il
licenziamento disciplinare, infatti, trova il suo fondamento nella lesione
irreparabile da parte del dipendente del vincolo fiduciario posto alla base del
rapporto con il proprio datore di lavoro. Vincolo che, come la Suprema Corte ha
ricordato nella pronuncia in commento, riguarda l'affidamento del datore sulle
capacità del dipendente di adempiere all'obbligazione lavorativa e non la sua
capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o
commerciali dell'impresa.
Valerio
Pollastrini
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