L’Istituto
ha ricordato come l'approssimarsi della fine dell'anno determini, in genere, il
momento in cui i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare alcune operazioni
di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.
Per
effetto di talune particolari normative, infatti, può risultare necessario:
-
pervenire
ad una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;
-
applicare
con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
-
imputare,
all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile
per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva
denuncia del mese di gennaio 2015.
Termine per
l’effettuazione del conguaglio
Oltre
che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2014”, i datori di
lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio anche con quella di
competenza di “gennaio 2015”.
Considerato,
peraltro, che - dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo
di Tesoreria e le misure compensative, l’Inps ha precisato che le relative
operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2015”,
senza aggravio di oneri accessori, fermo restando l'obbligo del versamento o
del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione
nel mese di gennaio 2015.
Elementi
variabili della retribuzione (DM 7/10/1993)
Qualora
nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni
nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di
tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso
versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno
solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e
quella soggetta a contribuzione (1).
Detti
eventi sono costituiti da:
-
compensi
per lavoro straordinario;
-
indennità
di trasferta o missione;
-
indennità
economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS;
-
indennità
riposi per allattamento;
-
giornate
retribuite per donatori sangue;
-
riduzioni
delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
-
permessi
non retribuiti;
-
astensioni
dal lavoro;
-
indennità
per ferie non godute;
-
congedi
matrimoniali;
-
integrazioni
salariali (non a zero ore).
Agli
eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di
cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra
le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di
retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel
corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando
la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta
l’assunzione stessa. Di conseguenza, mentre non occorre operare alcun
accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se
la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di
gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.
Gli
eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle
retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2014, i cui adempimenti
contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel
flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di
<DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e
contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con
il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Ai
fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del
lavoratore, l’Istituto ha ricordato che gli elementi variabili della
retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della
competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime
contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano
retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in
relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo
ammontare.
Compilazione
flusso Uniemens - Per
gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione,
nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle
contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato
l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.
Massimale art.
2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335
Come
noto, l'art.2, comma 18, della Legge n.335/1995, ha stabilito un massimale
annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente
al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il
sistema contributivo, ai sensi dell’art.1, comma 23, della Legge n.335/95 (2).
Per
l’anno 2014, tale massimale è pari a 100.123,00
€ e trova applicazione per la sola
aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'art.3-ter della Legge n.438/1992.
In
proposito, la Circolare in commento ha rammentato che:
-
il
massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se
l'anno risulti retribuito solo in parte;
-
nell’ipotesi
di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei
precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il
dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo
la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero
presentare una dichiarazione sostitutiva;
-
in
caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si
cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli
elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a
contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto
conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si
verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta;
-
ove
coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione
alla Gestione Separata ex lege n.335/1995, ai fini dell’applicazione del
massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si
cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e
continuativa.
Modalità
operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95 - Per i lavoratori
dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della
Legge n.335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale,
l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati
Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa
contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale,
l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato
l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel
caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione
dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla
parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di
conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza
di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà
con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di
<VarRetributive>.
Contributo
aggiuntivo IVS 1%
L'art.
3-ter della Legge n.438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi
pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori
inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore)
eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile,
determinata ai fini dell'applicazione dell'art.21, comma 6, della Legge n.67
dell’11 marzo 1988.
Per
l'anno 2014, tale limite è pari a 46.031,00 € che, rapportato a dodici mesi, è
pari a 3.836,00 €.
Sul
punto, l’Inps ha ricordato che, ai fini del versamento del contributo in
trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite
della retribuzione.
Tale
criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a
credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le
operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti
di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso,
le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini
del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il
dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo
la prevista certificazione CUD delle retribuzioni già percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve
il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente
(o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al
lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel
caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che
corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita
dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito
del lavoratore stesso.
Qualora
a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà
quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati
retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori
interessati.
Modalità
operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% - Ai fini delle
operazioni di conguaglio, l’Inps ha precisato che, ove gli adempimenti
contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli
elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto
2014 di 46.031,00 €. Ai fini del regime
contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di
gennaio 2015.
Per
gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n.438/92, a livello
individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>
di <DatiRetributivi>.
Monetizzazione
delle ferie e imposizione contributiva
L’ipotesi
di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché
non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione INPS n.5 del 26 marzo 1993 (3), i cui
adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in
cui maturano i compensi.
A
questo proposito, l’Istituto ha ricordato che l’individuazione del momento in cui sorge
l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al
diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può,
quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un
periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In
tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente
al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura
del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione
dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era
stato imputato.
Modalità
operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute - Il flusso
UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata
sull’indennità per il compenso ferie.
Attraverso
una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore
di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del
lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel
quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e,
contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già
versata.
Fringe benefits (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.)
L'art.51,
comma 3, del TUIR n.917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito
di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se,
complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 € e che, se il valore in questione è
superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel
caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati
risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare
a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per
la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o
servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai
soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 €, il datore di lavoro che opera il
conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe
benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove
sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore
di lavoro).
Sul
punto, la Circolare ha precisato che, per le operazioni di conguaglio, i datori
di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità:
-
porteranno
in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito
di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti
complessivamente superiore a 258,23 €
nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso
dell'anno;
-
provvederanno
a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del
contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Auto aziendali
ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R
Ai
fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata
dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e
assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (4) dispone che tale
calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di
15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale
prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI =
misura del fringe benefit).
Prestiti ai
dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.
Si
rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura
relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della
differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di
riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi (5).
Al
riguardo, l’Istituto ha precisato che,
attualmente, il tasso ufficiale di riferimento è pari a 0,05%.
Operazioni
societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle
ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai
sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le
operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere
effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della
certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente
percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo
sgravio sul II° livello contrattuale, le
erogazioni liberali ed i fringe benefits.
Nel
caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto
di operazioni societarie), l’Inps ha richiamato l’attenzione dei datori di lavoro ad
utilizzare gli appositi codici
<TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione
della matricola di provenienza.
In
simili casi, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le
variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>,
<InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con
il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del
contributo di solidarietà del 10% “ex lege” n. 166/1991 su contributi e somme
accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
L’articolo
16, comma 1, del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (7) stabilisce che
sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le
finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di
solidarietà del 10% (8).
Con
l’occasione, la Circolare ha ricordato che, ai sensi di quanto previsto dal
successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto
contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia (9), apprestato
contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei
datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione
controllata.
Nelle
ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso
dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i
datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti codici causale istituiti
nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, del flusso UniEmens:
Codice
|
Significato
|
L938
|
Rec.“contr.solidarietà
10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al
F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
|
L939
|
Rec. di “contr.solidarietà
10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex
Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
|
Valori utili per
il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi
professionisti, relativi all’anno 2014, arrotondati all’unità di euro
La
Circolare ha ricordato che nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens,
dedicato alle aziende con dipendenti, l’Istituto ha integrato gli elementi
informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti
(Fpsp). Pertanto, i datori di lavoro del
settore dichiareranno, nell’ambito della medesima sezione, sia gli elementi
informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia
quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS, attenendosi ai criteri di
arrotondamento all’unità di euro delle retribuzioni e compensi imponibili
adottati dall’Istituto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n.1123
del 17 novembre 1998 (10).
I
medesimi criteri di arrotondamento all’unità di euro saranno presi a
riferimento dall’Istituto anche per determinare i massimali giornalieri della
base contributiva e pensionabile previsti per il calcolo dei contributi IVS per
gli assicurati al Fpls e Fpsp già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
al 31.12.1995.
Nelle
more dell’aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT per l’anno 2015, allo scopo di
agevolare i datori di lavoro del settore dello spettacolo e dello sport professionistico
nell’assolvimento degli obblighi contributivi che saranno effettuati nel corso
dei primi mesi dell’anno, la Circolare ha fornito i valori utili per il calcolo
della contribuzione, già determinati per l’anno 2014 con la Circolare n.20/2014,
arrotondati all’unità di euro:
Anno 2014
Fasce di
retribuzione giornaliera
|
Massimale di
retribuzione giornaliera imponibile
|
Giorni di
contribuzione accreditati
|
|
da
(Euro)
|
a
(Euro)
|
(Euro)
|
|
730,00
|
1.460,00
|
730,00
|
1
|
1.460,00
|
3.650,00
|
1.460,00
|
2
|
3.650,00
|
5.839,00
|
2.190,00
|
3
|
5.839,00
|
8.029,00
|
2.920,00
|
4
|
8.029,00
|
10.219,00
|
3.650,00
|
5
|
10.219,00
|
13.138,00
|
4.379,00
|
6
|
13.138,00
|
16.058,00
|
5.109,00
|
7
|
16.058,00
|
in poi
|
5.839,00
|
8
|
Gli
arrotondamenti effettuati sulle otto fasce di retribuzione imponibile e sui
relativi massimali saranno presi a riferimento per il calcolo del contributo
previdenziale base I.V.S. nonché per il calcolo del contributo di solidarietà.
Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l’importo
arrotondato di 148,00 € sarà dovuta
l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al
massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera
imponibile.
Valori per
l’anno 2014 relativi agli sportivi professionisti già iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - Il massimale di retribuzione
giornaliera imponibile è pari ad euro 321,00. Il contributo di solidarietà (1,2%, di cui di cui 0,60% a carico
del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 321,00 € e fino
all’importo giornaliero di 2.339,00 €.
Inoltre,
qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l’importo di 148,00 € è dovuta un’aliquota aggiuntiva (1% a
carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera
imponibile pari a 321,00 €.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Inps, Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 26 marzo 1993;
2)
-
così come interpretato dall’art.2 del D.L. n.355 del 28 settembre 2001,
convertito con Legge n.417 del 27 novembre 2001;
3)
-
approvata con D.M. del 7 ottobre 1993;
4)
-
art.51, comma 4, lettera a);
5) - art.51, comma 4, lett. b), del T.U.I.R.;
6)
-
corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,
della Legge n.297 del 29 maggio 1982;
7)
-
recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
8)
-
previsto dall'articolo 9-bis del D.L. n.103 del 29 marzo 1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n.166 del 1° giugno 1991;
9)
-
ex articolo 5 del D.Lgs. n.80/1992;
10) - cfr. Circolare
Inps n.154/2014;
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