Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


giovedì 1 gennaio 2015

Inps, istruzioni per il conguaglio 2014

Nella Circolare n.194 del 30 dicembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2014  per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens,  riepilogando, tra l’altro le aliquote contributive, nonché i valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati ala Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti.

L’Istituto ha ricordato come l'approssimarsi della fine dell'anno determini, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.

Per effetto di talune particolari normative, infatti, può risultare necessario:

-         pervenire ad una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;

-         applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;

-         imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2015.

Termine per l’effettuazione del conguaglio
Oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2014”, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio anche con quella di competenza di “gennaio 2015”.

Considerato, peraltro, che - dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Inps ha precisato che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2015”, senza aggravio di oneri accessori, fermo restando l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.

Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993)
Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione (1).

Detti eventi sono costituiti da:

-         compensi per lavoro straordinario;

-         indennità di trasferta o missione;

-         indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

-         indennità riposi per allattamento;

-         giornate retribuite per donatori sangue;

-         riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

-         permessi non retribuiti;

-         astensioni dal lavoro;

-         indennità per ferie non godute;

-         congedi matrimoniali;

-         integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Di conseguenza, mentre non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, l’Istituto ha ricordato che gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Compilazione flusso Uniemens - Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.

Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335
Come noto, l'art.2, comma 18, della Legge n.335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art.1, comma 23, della Legge n.335/95 (2).

Per l’anno 2014, tale massimale è pari  a 100.123,00 € e  trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art.3-ter della Legge n.438/1992.

In proposito, la Circolare in commento ha rammentato che: 

-         il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;

-         nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;

-         in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;

-         ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n.335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95 - Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n.335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Contributo aggiuntivo IVS 1%
L'art. 3-ter della Legge n.438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art.21, comma 6, della Legge n.67 dell’11 marzo 1988.

Per l'anno 2014, tale limite è pari a  46.031,00 € che, rapportato a dodici mesi, è pari a  3.836,00 €.

Sul punto, l’Inps ha ricordato che, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione.

Tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% - Ai fini delle operazioni di conguaglio, l’Inps ha  precisato che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di  46.031,00 €. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2015.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n.438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n.5 del 26 marzo 1993 (3), i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

A questo proposito, l’Istituto ha ricordato  che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.

Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute - Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Fringe benefits (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.)
L'art.51, comma 3, del TUIR n.917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a  258,23 € e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di  258,23 €, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Sul punto, la Circolare ha precisato che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità:

-         porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a  258,23 € nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

-         provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (4) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (5).

Al riguardo, l’Istituto ha precisato  che, attualmente, il tasso  ufficiale di riferimento  è pari a 0,05%.

Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II° livello contrattuale,  le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), l’Inps ha  richiamato l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare  gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.

In simili casi, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.

Recupero del contributo di solidarietà del 10% “ex lege” n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
L’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (7) stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà del 10% (8).

Con l’occasione, la Circolare ha ricordato  che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia (9), apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti codici causale istituiti nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens:

Codice
Significato
L938
Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939
Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.


Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all’anno 2014, arrotondati all’unità di euro
La Circolare ha ricordato che nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, l’Istituto ha integrato gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Pertanto,  i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell’ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS, attenendosi ai criteri di arrotondamento all’unità di euro delle retribuzioni e compensi imponibili adottati dall’Istituto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n.1123 del 17 novembre 1998 (10).

I medesimi criteri di arrotondamento all’unità di euro saranno presi a riferimento dall’Istituto anche per determinare i massimali giornalieri della base contributiva e pensionabile previsti per il calcolo dei contributi IVS per gli assicurati al Fpls e Fpsp già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Nelle more dell’aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT per l’anno 2015, allo scopo di agevolare i datori di lavoro del settore dello spettacolo e dello sport professionistico nell’assolvimento degli obblighi contributivi che saranno effettuati nel corso dei primi mesi dell’anno, la Circolare ha fornito i valori utili per il calcolo della contribuzione, già determinati per l’anno 2014 con la Circolare n.20/2014, arrotondati all’unità di euro:

Anno 2014

Fasce di retribuzione giornaliera
 
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
Giorni di contribuzione accreditati
da
(Euro)
a
(Euro)
 
(Euro)
 
730,00
1.460,00
   730,00
1
1.460,00
3.650,00
1.460,00
2
3.650,00
5.839,00
2.190,00
3
5.839,00
8.029,00
2.920,00
4
8.029,00
10.219,00
3.650,00
5
10.219,00
13.138,00
4.379,00
6
13.138,00
16.058,00
5.109,00
7
16.058,00
in poi
5.839,00
8

Gli arrotondamenti effettuati sulle otto fasce di retribuzione imponibile e sui relativi massimali saranno presi a riferimento per il calcolo del contributo previdenziale base I.V.S. nonché per il calcolo del contributo di solidarietà. Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l’importo arrotondato di  148,00 € sarà dovuta l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera imponibile.

Valori per l’anno 2014 relativi agli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 321,00. Il contributo di solidarietà (1,2%, di cui di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 321,00 € e fino all’importo giornaliero di  2.339,00 €.

Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l’importo di  148,00 € è dovuta un’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 321,00 €.

Valerio Pollastrini

 
1)      – Inps, Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 26 marzo 1993;
2)      - così come interpretato dall’art.2 del D.L. n.355 del 28 settembre 2001, convertito con Legge n.417 del 27 novembre 2001;
3)      - approvata con D.M. del 7 ottobre 1993;
4)      - art.51, comma 4, lettera a);
5)      - art.51, comma 4, lett. b), del T.U.I.R.;
6)      - corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della Legge n.297 del 29 maggio 1982;
7)      - recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
8)      - previsto dall'articolo 9-bis del D.L. n.103 del 29 marzo 1991,  convertito, con modificazioni, dalla Legge n.166 del 1° giugno 1991;
9)      - ex articolo 5 del D.Lgs. n.80/1992;
10)  - cfr. Circolare Inps n.154/2014;

Nessun commento:

Posta un commento