Articolo 1
“omissis”
Comma 20 - “A decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:
«4-octies.
Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto
stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione
la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con
contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per
le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma
è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di
cui al comma 1.1 del presente articolo»”.
“omissis”
Comma 26 - “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo
il comma 756 è inserito il seguente: «756-bis. In via sperimentale, in
relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i
lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da
almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore
di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente
disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del
codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad
una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota
maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte
integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non
rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini
previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La
manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è
irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della
volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei
mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione
della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro
sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui
all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata
espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito
dalla normativa vigente»;
b)
al
comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
all'opzione di cui al comma 756-bis»”.
Comma 27 - “Ai soli fini della verifica dei limiti di
reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme
erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1,
comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26
del presente articolo”.
Comma 28 - “Per i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al
credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come
parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà
di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui
al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano
applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito
della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1
della legge n. 296 del 2006”.
Comma 29 - “Per i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso
al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del
decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un
contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale
della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297”.
Comma 30 – “ I datori di
lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la
quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a
un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32
e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento
è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
Comma 31 - “Al fine di accedere ai finanziamenti di cui
al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS
apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle
certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può
presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli
intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare
tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti,
assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati
tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione
della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni”.
Comma 32 - “È istituito presso l'INPS un Fondo di
garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese
aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello
Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo
periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata,
irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca,
per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei
crediti contributivi”.
Comma 33 - “Le modalità di attuazione delle disposizioni
dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di
funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”.
Comma 34 - “Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26
a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente”.
“omissis”
Comma 107 - “Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori
sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti
di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di
contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la
relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017”.
Comma 108 - “A quota parte degli oneri derivanti dal comma
107 si provvede:
a) quanto
a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte
corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad
esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
b)
quanto
a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89”.
Comma 109 - “Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di
euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga
per il settore della pesca”.
Comma 110 - “Al fine di consentire il completamento nel
corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi
all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere
derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Comma 111 - “Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti
da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle
derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate”.
Comma 112 - “Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal
1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto
dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il
conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo
dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri
di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in
16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017,
in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno
2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno
2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno
2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
Comma 113 - “Con effetto sui trattamenti pensionistici
decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10,
terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.
Comma 114 - “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al
31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si
applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.
Comma 115 – “Entro il 31
gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita
dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i
dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai
limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre
2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione
secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai
sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere
decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015”.
Comma 116 - “Le prestazioni assistenziali del Fondo per le
vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per
gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la
patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione
dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di
cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto
Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Comma 117 - “In deroga a quanto disposto dall'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano
ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei
arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle
imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o
fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato
da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i
requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che
risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni”.
Comma 118 - “Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e
con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo
di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori
di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con
esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano
risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e
non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo
indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in
presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.
Comma 119 - “Per i datori di lavoro del settore agricolo
le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse
indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato,
decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre
il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati
a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un
numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento
all'anno solare 2014”.
Comma 120 - “L'incentivo di cui al comma 119 è
riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e
2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è
riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo
del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze”.
Comma 121 - “I benefici contributivi di cui all'articolo
8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni,
sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1º gennaio 2015”.
Comma 122 - “Al finanziamento degli incentivi di cui ai
commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli
interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014”.
Comma 123 - “Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto
del Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede
all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di
riprogrammazione ai sensi del comma 122”.
Comma 124 - “Le risorse di cui al comma 122 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario”.
Comma 125 - “Al fine di incentivare la natalità e
contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra
il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo
pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto
fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel
nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari
con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è
corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché
a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo
periodo del presente comma è raddoppiato”.
Comma 126 - “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125”.
Comma 127 - “L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori
oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma
125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare
l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori
dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo”.
Comma 128 - “L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è
valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per
l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro
per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di
euro per l'anno 2020”.
Comma 129 - “Anche ai fini della verifica dei limiti di
reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme
erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo”.
Comma 130 - “Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno
2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono
riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore
dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro
in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE,
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per
nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma”.
Comma 131 – “Nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a
interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di
euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui
all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di
servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative
prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno
2015, è destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la
destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi
e le conseguenti disposizioni attuative”.
Comma 132 - “Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni
internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296”.
“omissis”
Comma 246 - “Al fine di consentire di allungare il piano
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro,
piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria
italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei
consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota
capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017”.
Comma 247 - “Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
2, comma 1:
1)
alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore
anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una
cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso
in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui
aderisce»;
2)
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di
deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari
all'affidamento del trasporto»;
3)
dopo
la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di
autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di
altro vettore»;
b)
dopo
l'articolo 6-bis è inserito il seguente:«Art. 6-ter. - (Disciplina della
sub-vettura)
1)
Il
vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi
di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del
contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla
sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul
committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore,
rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2)
In
mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del
vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per
inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le
prestazioni già eseguite.
3)
Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad
altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di
violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il
sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto
per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la
propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli
obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che
affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le
responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone
direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
4)
All'impresa
di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di
più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con
servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci
dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è
concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle
prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c)
l'articolo
7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla
scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo”.
“omissis”
Comma 310 - “Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un
terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari
ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata
nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato
in almeno otto Paesi stranieri»;
b)
all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno
un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui
somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione
italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di
adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
c)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art.
10. - (Attività diverse) -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì
svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle
ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
a)
in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di
consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di:
previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di
famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio,
tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le
modalità di esercizio delle predette attività è approvato con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e
i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
b)
le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di
supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di
welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche
amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite
convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri
generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
c)
in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo
di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di
sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima,
sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere
attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze,
con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione
definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare
entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
2.
Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti
dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica
amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite
convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno
2015.
3.
Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e
trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale,
infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo
7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse,
in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non
rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa
l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna
prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli
enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di
partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto
del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei
predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro
anni»;
d)
all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione
contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di
bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile,
comprendente anche le attività svolte all'estero»;
e)
all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis)
l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini
del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia
sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti
degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre
cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con
effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter)
l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale,
anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi
dalle organizzazioni sindacali agricole”.
“Omissis”
Comma 429 - “Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per
l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22
aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città
metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle
funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi
per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente
indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi
strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi
nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo
finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente
comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di
60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale
e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le
anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative
rendicontazioni di spesa”.
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