La
manovra, infatti, ha disposto, a fonte dell’abrogazione della Legge n.407/1990,
l’introduzione del c.d. “sgravio Renzi”.
Il nuovo sgravio
triennale
Secondo
quanto testualmente espresso dal comma 118 dell’art.1 della Legge di Stabilità
2015:
“Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e
con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo
di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori
di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con
esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano
risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e
non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di
lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali
i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge..”
Dalla
lettura della norma si evince che lo sgravio in commento, al quale,
potenzialmente, sarà possibile accedere ogniqualvolta si assuma con contratto a
tempo indeterminato, non potrà essere concesso nel caso in cui il lavoratore
sia stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, o qualora il
presente beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una eventuale
precedente assunzione a tempo indeterminato dello stesso lavoratore.
Sempre
dalla norma risulta, inoltre, che l'esonero non spetta per le assunzioni
relative a dipendenti in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi
considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto, abbiano comunque già avuto in essere un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della
legge.
In
sostanza, l’assunzione di chi, nell’ultimo trimestre 2014, abbia lavorato a
tempo indeterminato alle dipendenze di aziende collegate a quella che dovesse assumerli successivamente non darà
luogo all’esonero.
Per
accedere all’agevolazione contributiva, non
risultano previste particolari procedure o richieste, ad eccezione del settore
agricolo, per il quale, la manovra ha previsto alcune particolarità.
N.B. – Per quanto
riguarda la regolamentazione dell’incentivo per le aziende agricole, si rinvia
alla lettura del seguente articolo:
La soppressione
degli incentivi previsti dalla Legge n.407/1990
All’introduzione
del nuovo sgravio triennale, si contrappone, tuttavia, l’eliminazione degli
incentivi destinati alle assunzioni di disoccupati di lungo periodo o di
lavoratori in Cigs da 24 mesi, previsti
dall’art.8, comma 9, della Legge n.407/1990.
Il
comma 121 della Legge di Stabilità 2015, infatti, prevede espressamente che:
“I benefìci contributivi di cui all'articolo
8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni,
sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti
dal 1° gennaio 2015.”
In
ogni caso, detti benefici continueranno ad essere fruibili per i contratti di
lavoro stipulati con decorrenza anteriore al 2015.
Il confronto tra
il nuovo sgravio e quello soppresso
La
definitiva soppressione degli sgravi contributivi previsti dalla Legge
n.407/1990, disposta a fronte dell’introduzione del nuovo sgravio triennale dal versamento dei
contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti
all’Inail, nel limite massimo di 8.060,00 €, risulta penalizzante per le imprese
artigiane e per quelle ubicate nei territori del Mezzogiorno.
Di
contro, rispetto a quello soppresso, il nuovo incentivo sarà più favorevole per
i professionisti e per i c.d. “altri soggetti che rivestono qualifica d’impresa”,
quali, ad esempio, associazioni e fondazioni.
Ai
sensi della 407, infatti, le imprese artigiane e quelle ubicate nel Mezzogiorno
ed in altre aree svantaggiate del territorio nazionale potevano fruire
dell’esonero totale, senza alcun massimale, sia dei contributi previdenziali e
assistenziali, sia dei premi assicurativi, mentre, il nuovo incentivo prevede l’esonero dei soli contributi
previdenziali, nel limite annuo di
8.060,00 €.
Per
i professionisti, le imprese delle altre aree del Paese e gli altri soggetti
che rivestono qualifica d’impresa, invece, lo “sgravio Renzi” risulta più
favorevole, in quanto, ai sensi della 407, potevano fruire dell’esonero parziale nella
misura del 50%, mentre ora potranno ottenere un esonero contributivo del 100%,
anche se nel limite del massimale.
Tuttavia, giova
precisare una condizione che, almeno per ora, accresce il rimpianto per la
soppressione degli incentivi della 407. Per il momento, infatti, il nuovo
sgravio triennale è limitato alle sole assunzioni effettuate nel 2015.
Valerio
Pollastrini
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