Ambito di
applicazione
Rispetto
al passato, destinatari del nuovo regime
sui licenziamenti saranno tutti i datori di lavoro, imprenditori e non,
e, dunque, anche partiti politici,
sindacati, nonché le istruzioni religiose.
Per
quanto riguarda le tutele approntate in favore dei dipendenti, permane,
tuttavia, la consueta distinzione legata ai requisiti dimensionali prevista
dallo Statuto dei Lavoratori.
Aziende con più
di 15 dipendenti
Licenziamenti
discriminatori - Nelle
ipotesi di recesso discriminatorio, nullo o intimato oralmente, sarà ancora
applicabile la c.d. “tutela reale”, in aggiunta alla quale i lavoratori con
contratto a tutele crescenti avranno diritto ad un indennizzo commisurato
all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino a
quello della effettiva reintegrazione, da cui, però, andrà dedotto “l’aliunde perceptum”, vale a dire il
compenso eventualmente percepito per lo svolgimento di altra attività nel periodo di estromissione.
In
ogni caso, la misura di questo risarcimento non potrà essere inferiore a 5
mensilità
Per
tutto il periodo di estromissione e sino all’effettivo reintegro, il datore di
lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tuttavia,
in sostituzione della reintegrazione, il dipendente avrà la possibilità di
porre fine al rapporto di lavoro optando per un'indennità, esente da
contribuzione previdenziale, corrispondente a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto.
L’opzione,
però, dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della pronuncia giudiziale o dall'invito del datore di lavoro a
riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Licenziamenti
illegittimi - Nelle
ipotesi di recesso illegittimo, quando, cioè, il licenziamento sia stato
intimato in assenza effettiva di un
giustificato motivo o di una giusta causa, il lavoratore potrà richiedere
unicamente un risarcimento del danno, il cui importo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a
due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, risulterà
progressivamente aumentato in relazione all’anzianità di servizio, secondo i
seguenti parametri:
Durata del
rapporto
|
Indennizzo
|
Da
1 a 2 anni
|
4
mensilità
|
3
anni
|
6
mensilità
|
4
anni
|
8
mensilità
|
5
anni
|
10
mensilità
|
6
anni
|
12
mensilità
|
7
anni
|
14
mensilità
|
8
anni
|
16
mensilità
|
9
anni
|
18
mensilità
|
10
anni
|
20
mensilità
|
11
anni
|
22
mensilità
|
12
anni
|
24
mensilità
|
Fino
a 15 anni
|
24
mensilità
|
Per
le frazioni di anno di anzianità, dette indennità saranno riproporzionate,
mentre, le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni, varranno come mese intero.
Vizi formali e
procedurali - Eventuali vizi
formali, come la mancata indicazione
della motivazione ad oggetto del licenziamento, o procedurali, quali il mancato
rispetto della procedura di contestazione disciplinare prevista dall’art.7 della Legge n.300/1970,
non inficeranno l’estinzione del rapporto.
In
simili casi, infatti, il datore di
lavoro dovrà corrispondere al dipendente la sola indennità, esente da tasse e
contributi, pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per
ogni anno di servizio, che, comunque, non potrà essere inferiore a 2 e
superiore a 12 mensilità.
Aziende con meno
di 15 dipendenti
Ove
il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo
18, commi 8 e 9, della Legge n.300/1970,
ovvero presenti una forza lavoro inferiore a 15 dipendenti, l'ammontare di
tutti gli importi ed indennizzi sopra riportati sarà dimezzato. In ogni caso,
le indennità risarcitorie non potranno superare il limite massimo di sei
mensilità.
Tuttavia,
anche queste aziende saranno gravate
dall’onere della reintegrazione nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio.
La conciliazione
In
aggiunta alle ordinarie ipotesi transattive, lo schema del decreto ha
configurato una nuova procedura di conciliazione, applicabile in tutti i casi
di licenziamento illegittimo.
Entro
i termini previsti per l’impugnazione stragiudiziale
del recesso, infatti, il datore di lavoro potrà offrire al dipendente un importo, esente da
Irpef e contributi, pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
per ogni anno di servizio. Detto importo,
comunque, non potrà essere inferiore a due e superiore a diciotto mensilità.
Accettando
l’offerta, il lavoratore porrà definitivamente fine al rapporto, rinunciando,
parimenti, all’impugnazione del licenziamento, ove già proposta.
Tale
procedura dovrà essere esperita innanzi alle commissioni di conciliazione o
nelle altre sedi già previste dalla legge.
Revoca del
licenziamento
Entro
quindici giorni dalla comunicazione con la quale il dipendente abbia impugnato
il recesso, il datore di lavoro avrà la possibilità di revocare il
licenziamento, evitando così il rischio di subire un’eventuale condanna
risarcitoria.
Esercitata
la revoca, il rapporto di lavoro si considererà ripristinato senza soluzione di
continuità, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione maturata
nelle more della sua reintegrazione in servizio.
Appalti
In
caso di successione nello stesso appalto di diversi datori di lavoro, ai fini
del calcolo delle indennità e degli importi sopra individuati, l’anzianità di
servizio del dipendente dovrà essere computata in relazione all’intero periodo nel
quale sia stato impiegato nell’attività appaltata.
Valerio
Pollastrini
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