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domenica 11 gennaio 2015

Automatica trasformazione in superminimo del forfait per lo straordinario

Nella sentenza n.16 del 7 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato come, nel tempo, il compenso forfettario originariamente preposto al pagamento degli straordinari, possa,  con il modificarsi delle circostanze, trasformarsi automaticamente in un superminimo.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale del capoluogo piemontese aveva condannato l’azienda a corrispondere ai lavoratori l’importo dovuto a titolo di compenso forfettario per l’eventuale lavoro straordinario.

Avverso questa sentenza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la impugnata pronuncia avrebbe ignorato e superato i dati documentali in atti, errando così nell'interpretazione del contratto,  relativamente alla clausola sul compenso forfetario per lavoro straordinario.

Detta clausola, che prescindeva dall'effettiva prestazione e dalla relativa autorizzazione,  stabiliva una modalità  di pagamento dello straordinario alternativa rispetto a quella ordinaria.

In sostanza, secondo il datore di  lavoro, in caso di straordinario prestato in misura inferiore rispetto a quello stimato nella forfettizzazione,  non per questo il maggiore importo erogato si trasformerebbe in un miglioramento retributivo. A suo dire, infatti, la possibilità  di pagare lo straordinario effettivo oppure di compensarlo forfetariamente,  attribuirebbe a suo carico  un'obbligazione facoltativa, atteso che la scelta tra le due modalità di adempimento spetterebbe  allo stesso debitore.

L’azienda aveva quindi sostenuto di aver fatto uso legittimo di tale facoltà, comunicando ai dipendenti che, a far data da un determinato momento, avrebbe pagato soltanto le ore di lavoro effettivamente prestate.

La ricorrente, dunque, aveva negato che si potesse fare uso della valutazione del comportamento complessivo delle parti per dedurne elementi utili alla tesi del superminimo, trattandosi di una valutazione ex post, mentre, piuttosto, sarebbe stato necessario valutare ex ante se l'entità dello straordinario forfetizzato fosse congrua rispetto alle reali esigenze aziendali.

Oltre a quanto sin qui riportato, il datore di lavoro aveva poi lamentato che non potesse rilevare il fatto che il forfait potesse essere corrisposto in misura notevolmente diversa tra dipendenti con  pari retribuzione complessiva ed anzianità aziendale. Trattandosi di una erogazione prevista per prestazione straordinaria, anche se ipotetica, non troverebbe applicazione il principio della irriducibilità della retribuzione.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le suddette doglianze.

A proposito della censura con la quale l’azienda aveva contestato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il compenso forfetario in discussione avrebbe dovuto essere imputato a "superminimo" e non a "lavoro straordinario", deducendo che una simile ricostruzione avrebbe ignorato i dati documentali,  gli ermellini hanno ricordato che l'interpretazione dei contratti, e, più ampiamente, quella dei rapporti negoziali, compete  al giudice del merito, e, pertanto,  non è suscettibile di riesame  in sede di legittimità.

Nello specifico, i dati documentali che sarebbero stati ignorati,  erano costituiti  dalle lettere attributive, inviate ai dipendenti interessati e da loro sottoscritte, nelle quali erano stati comunicati i miglioramenti retributivi, con la specifica che, questi, sarebbero stati corrisposti a titolo di compenso forfetario per eventuale lavoro straordinario.

La Corte territoriale, però, aveva motivato congruamente le ragioni per le quali aveva concluso  che quella voce retributiva, in realtà, costituisse un superminimo.

In particolare, il giudice dell’appello  aveva spiegato in dettaglio che:

-         in base alle norme della contrattazione collettiva, ai caporeparto, quali erano appunto gli attuali controricorrenti, non era dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi;

-          che, di conseguenza, la ditta non aveva alcun obbligo di corrispondere un compenso specifico per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro, ma non in orario notturno, né  in giorno festivo;

-          che le prestazioni straordinarie rese in erario notturno, o in giorno festivo, erano state sempre retribuite a parte, al di fuori della posta retributiva in discussione;

-         che la circostanza, allegata dalla ditta, secondo cui il compenso forfetario sarebbe stato introdotto per incentivare il cosiddetto straordinario "ordinario", non emergeva dalle lettere che lo avevano istituito.

Sempre in relazione alla clausola contrattuale in argomento, la Corte territoriale aveva argomentato, inoltre, che il significato effettivo di detta pattuizione poteva essere ricercato anche avvalendosi di elementi extratestuali, ed, innanzitutto, attraverso il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore all'istituzione del compenso forfetario.

A questo proposito, aveva rilevato in fatto, che, a parità di anzianità e di retribuzione complessiva, i compensi forfetari riconosciuti ai diversi interessati differivano in misura considerevole nelle misure, deducendone che non erano correlati all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, ma riferiti ad altri aspetti del rapporto.

Si tratta di argomentazioni concrete, e che, dunque, non appaiono scalfite dalle argomentazioni di segno contrario avanzate della società ricorrente, fondate sull’assunto secondo il quale, dal testo letterale delle lettere di attribuzione, discenderebbe che il compenso forfetario veniva riconosciuto per l'eventuale lavoro straordinario.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, in realtà, il criterio letterale non è assoluto, né assorbente.

Secondo la ricorrente l’interprete avrebbe dovuto ricercare la volontà negoziale sulla base delle espressioni utilizzate nel testo e , conseguentemente, non avrebbe potuto cercare un significato diverso da quello letterale.  Di diverso avvisto, però, è stata la Suprema Corte, osservando che questo criterio può valere soltanto per i casi in cui il testo letterale sia sufficientemente chiaro, e non consenta dubbi sul suo significato e sulla effettiva volontà delle parti.

In particolare, gli ermellini hanno ricordato che gli istituti cui ricondurre i termini dell'accordo negoziale debbono essere individuati dal giudice del merito, che non è vincolato dai termini utilizzati dalle parti, poiché questi ultimi possono risultare errati, non necessariamente per consapevole volontà di occultare l’effettivo contenuto del contratto ma anche per improprietà di linguaggio o per semplice inesattezza.

D'altra parte, il criterio utilizzato dal giudice del merito  per l’interpretazione del contratto, facendo riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore all'istituzione del compenso forfetario, non è certo arbitrario o improprio, ma è del tutto lecito, in quanto previsto espressamente  dall’art.1362 c.c., che, al comma 2, precisa che "per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha osservato come il rapporto di lavoro dei controricorrenti  fosse già in corso da tempo allorché la società, nel 2000, aveva cessato l'erogazione dei compensi forfetari e  quando un rapporto negoziale a tempo indeterminato si prolunga per un lasso di tempo rilevante il suo contenuto non è più costituito soltanto dalle pattuizioni originarie, ma anche da quelle successive, nonché, più ampiamente, da tutte le modificazioni avvenute, anche in via orale ed anche per fatti concludenti, durante il corso del rapporto stesso.

In questa prospettiva, pertanto,  può  accadere che un'attribuzione patrimoniale, che nell'equilibrio originario delle posizioni delle parti assolveva ad una determinata funzione, assuma col tempo e con il modificarsi delle circostanze una funzione diversa, in sostanza, che muti, in tutto o in parte, la ragione dell'attribuzione e che, come nel caso di specie, una attribuzione patrimoniale originariamente disposta per il compenso forfetario dello straordinario, si trasformi,  nel corso degli anni, in superminimo.

In base alle suddette considerazioni,  non rileva che nel 1973  il compenso forfetario potesse essere rapportato alla prevedibile prestazione di lavoro straordinario non notturno nel festivo da parte del singolo capo reparto, perché non risulta, che questo eventuale punto di equilibrio tra la prestazione e la causale allegata sia rimasto invariato anche nel corso successivo del rapporto e che, in particolare, siano rimasti invariati nel tempo quel determinato orario e quelle determinate modalità di organizzazione del lavoro, in funzione dei quali avrebbe potuto essere presunto, appunto, che venisse effettuata una prestazione straordinaria mediamente corrispondente al compenso forfetario previsto.

Piuttosto, a detta della Cassazione, era necessario accertare se questo rapporto sussistesse in concreto con riferimento al momento in cui l’erogazione è stata sospesa, perché in precedenza l'emolumento veniva corrisposto, e le richieste si potevano riferire soltanto al periodo successivo alla revoca.

A questo proposito, il giudice del merito aveva correttamente compiuto questa indagine, avendo, per l’appunto, accertato  come in quel momento quella erogazione costituisse un superminimo e non un compenso forfetizzato per prestazioni straordinarie.

Queste, in sostanza, le ragioni in base alle quali la Cassazione ha disposto il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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