L’Ente
ha precisato che, in tale contesto, detto utilizzo è possibile purché siano
rispettate le seguenti condizioni:
1)
i
dispositivi Gsm assegnati ai lavoratori, in ragione della loro intercambiabilità,
non debbono poter far risalire all'identità del dipendente, ma consentire
unicamente l'acquisizione delle informazioni utili al funzionamento dell'azienda
(codice a barre, identificativo dell'apparecchio, coordinate Gps della
posizione, data e orario della scansione). Qualora tale modalità organizzativa
non sia adottata, si rende indispensabile verificare le procedure poste
alternativamente in essere dalla società per evitare ogni potenziale forma di controllo
a distanza;
2)
considerato che i dispositivi possono essere
accesi o spenti in ogni momento, è opportuno comprendere chi può disporre tale
accensione (o spegnimento) e quale possa essere la conseguenza - ad esempio
setto il profilo disciplinare -della disattivazione del dispositivo ad iniziativa
del lavoratore.
Dal
punto di vista operativo, il Ministero ha poi aggiunto che, prima di rilasciare
i provvedimenti autorizzativi, la Direzione territoriale dovrà accertare gli
ulteriori seguenti elementi:
-
il
dispositivo Gsm non deve essere associato, né deve in alcun modo consentire
l'associabilità, alle persone fisiche che materialmente procedono alla consegna
del materiale;
-
il
dispositivo Gsm non deve consentire il controllo a distanza dei lavoratori;
-
il
sistema di localizzazione satellitare deve essere esclusivamente collegato al
materiale oggetto della consegna;
-
il
dispositivo Gsm non può essere utilizzato con modalità e per scopi differenti da
quelli per i quali è stato predisposto;
-
il dispositivo Gsm deve essere finalizzato
esclusivamente al rilievo complessivo del numero di oggetti consegnati per ogni
campagna distributiva ed alla individuazione della posizione della consegna di
quel particolare codice a barre associato al prodotto specificato;
-
il
dispositivo Gsm non potrà in nessun caso essere utilizzato per eventuali
accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per la
conseguente adozione di provvedimenti disciplinari;
-
i lavoratori devono avere la possibilità di
disattivare il dispositivo in qualsiasi momento;
-
sull'apparecchio
deve comparire un'icona che indichi quando il dispositivo Gsm è attivo;
-
prima
della consegna del dispositivo Gsm la società dovrà dare apposita informativa
scritta ai lavoratori in merito all'attivazione dello stesso, alle modalità di
funzionamento e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
-
non potrà essere apportata alcuna modifica e
non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema, se non in
conformità al dettato dell'art.4 della Legge n.300/1970;
-
i lavoratori potranno verificare
periodicamente il corretto utilizzo del dispositivo;
-
dovrà
essere rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. n.196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali;
-
la Direzione territoriale si riserva di
effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo del sistema,
conformemente alle specifiche tecniche fornite dalla società e allegate al
provvedimento autorizzativo.
Valerio
Pollastrini
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