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giovedì 22 gennaio 2015

Controllo a distanza dei distributori di volantini

Nella Nota prot.11 del 5 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti da una società  in merito al possibile utilizzo   di apparecchi portatili di geolocalizzazione e di sistemi di controllo degli operatori impegnati nell’attività di distribuzione di materiale pubblicitario non indirizzato.

L’Ente ha precisato che, in tale contesto, detto utilizzo è possibile purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1)    i dispositivi Gsm assegnati ai lavoratori, in ragione della loro intercambiabilità, non debbono poter far risalire all'identità del dipendente, ma consentire unicamente l'acquisizione delle informazioni utili al funzionamento dell'azienda (codice a barre, identificativo dell'apparecchio, coordinate Gps della posizione, data e orario della scansione). Qualora tale modalità organizzativa non sia adottata, si rende indispensabile verificare le procedure poste alternativamente in essere dalla società per evitare ogni potenziale forma di controllo a distanza;

2)     considerato che i dispositivi possono essere accesi o spenti in ogni momento, è opportuno comprendere chi può disporre tale accensione (o spegnimento) e quale possa essere la conseguenza - ad esempio setto il profilo disciplinare -della disattivazione del dispositivo ad iniziativa  del lavoratore.

Dal punto di vista operativo, il Ministero ha poi aggiunto che, prima di rilasciare i provvedimenti autorizzativi, la Direzione territoriale dovrà accertare gli ulteriori seguenti elementi:

-         il dispositivo Gsm non deve essere associato, né deve in alcun modo consentire l'associabilità, alle persone fisiche che materialmente procedono alla consegna del materiale;

-         il dispositivo Gsm non deve consentire il controllo a distanza dei lavoratori;

-         il sistema di localizzazione satellitare deve essere esclusivamente collegato al materiale oggetto della consegna;

-         il dispositivo Gsm non può essere utilizzato con modalità e per scopi differenti da quelli per i quali è stato predisposto;

-          il dispositivo Gsm deve essere finalizzato esclusivamente al rilievo complessivo del numero di oggetti consegnati per ogni campagna distributiva ed alla individuazione della posizione della consegna di quel particolare codice a barre associato al prodotto specificato;

-         il dispositivo Gsm non potrà in nessun caso essere utilizzato per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per la conseguente adozione di provvedimenti disciplinari;

-          i lavoratori devono avere la possibilità di disattivare il dispositivo in qualsiasi momento;

-         sull'apparecchio deve comparire un'icona che indichi quando il dispositivo Gsm è attivo;

-         prima della consegna del dispositivo Gsm la società dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori in merito all'attivazione dello stesso, alle modalità di funzionamento e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;

-          non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema, se non in conformità al dettato dell'art.4 della Legge n.300/1970;

-          i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo del dispositivo;

-         dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

-          la Direzione territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo del sistema, conformemente alle specifiche tecniche fornite dalla società e allegate al provvedimento autorizzativo.

Valerio Pollastrini

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