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martedì 9 dicembre 2014

Va retrodatata al primo gennaio l’assunzione del lavoratore in nero

Nella sentenza n.23918/2014, la Corte di Cassazione ribadito che, in caso di accertato impiego di lavoro in nero, è il datore di lavoro a dover provare il momento in cui il rapporto sia stato effettivamente instaurato (1). In assenza della prova suddetta,  il contratto sarà ritenuto iniziato  il primo gennaio dell’anno di accertamento (2).

In simili casi, pertanto, ai fini sanzionatori, il dipendente in nero verrà considerato assunto non dalla data dell’accertamento ma dall’inizio dell’anno in cui l’ispezione ha avuto luogo, risultando ininfluente l’eventuale dichiarazione con la quale il lavoratore affermi  una diversa data di inizio del rapporto  irregolare (3).

Valerio Pollastrini

 
1)      - Corte Costituzionale,  Sentenza n.144/2005;
2)      – Cass., Sentenza n.1960/2012;
3)      - Cass., Sentenza n.1960 del 10 febbraio 2012;

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