In
simili casi, pertanto, ai fini sanzionatori, il dipendente in nero verrà considerato
assunto non dalla data dell’accertamento ma dall’inizio dell’anno in cui l’ispezione
ha avuto luogo, risultando ininfluente l’eventuale dichiarazione con la quale
il lavoratore affermi una diversa data
di inizio del rapporto irregolare (3).
Valerio
Pollastrini
1)
-
Corte Costituzionale, Sentenza
n.144/2005;
2)
–
Cass., Sentenza n.1960/2012;
3)
-
Cass., Sentenza n.1960 del 10 febbraio 2012;
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