In
particolare, l’istante aveva chiesto “se
in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione
nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale
dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo
in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo
dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.
Nella
premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che, ai fini della fruizione degli
sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge
richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (1).
Il
Ministero ha proseguito riepilogando i contenuti della disciplina comunitaria
in materia, nonché le relative interpretazioni fornite dalla Corte di
Giustizia.
Per
quanto concerne la prima:
-
il
punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (2), recita
testualmente: “(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve
intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto
supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo)
dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza
ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non
rappresenta una creazione effettiva di occupazione”;
-
secondo
la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (3), il “numero di dipendenti occupati è calcolato in
unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno
durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale
come frazioni di ULA”.
Per
la risoluzione della questione, tuttavia,
è necessario richiamare la sentenza
della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n.C
415/07, allorché ha espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono
essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un
aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto
il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio
di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Il
principio espresso dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia conduce alla conclusione secondo cui l’impresa deve
verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi
l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.
Pertanto,
in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione
nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale
dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in
considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei
12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Di
conseguenza, i benefici potranno essere fruiti:
-
sin
dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza
occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (4), salvo
verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
-
al
termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel
momento, l’incremento occupazionale effettivo.
Alla
luce della predetta analisi del quadro normativo di riferimento, il Ministero
ha concluso osservando che, qualora al termine dell’anno successivo
all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di
ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote
mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario,
l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di
tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.
Valerio
Pollastrini
1)
-
v. art.4, commi 8-11, della Legge n.92/2012 ed art.1, comma 3, del D.L. n.76/2013,
conv. dalla Legge n.99/2013;
2)
-
G.U. 1995, C 334, pag. 4;
3)
-
G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2;
4)
-
v. INPS circ. n.111/2013;
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