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venerdì 19 dicembre 2014

Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – Incremento occupazionale netto

Nell’Interpello n.34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine al requisito dell’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati alle nuove assunzioni.

In particolare, l’istante aveva chiesto “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.

Nella premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che, ai fini della fruizione degli sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (1).

Il Ministero ha proseguito riepilogando i contenuti della disciplina comunitaria in materia, nonché le relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Per quanto concerne la prima:

-         il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (2), recita testualmente:  “(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione”;

-         secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (3), il “numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA”.

Per la risoluzione della questione,  tuttavia, è necessario richiamare  la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n.C 415/07, allorché ha espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia conduce  alla conclusione secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.

Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Di conseguenza, i benefici potranno essere fruiti:

-         sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (4), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;

-         al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

Alla luce della predetta analisi del quadro normativo di riferimento, il Ministero ha concluso osservando che, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Valerio Pollastrini

 
1)      - v. art.4, commi 8-11, della Legge n.92/2012 ed art.1, comma 3, del D.L. n.76/2013, conv. dalla Legge n.99/2013;
2)      - G.U. 1995, C 334, pag. 4;
3)      - G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2;
4)      - v. INPS circ. n.111/2013;

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