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lunedì 15 dicembre 2014

Procedimento disciplinare - Mancata convocazione per l'audizione orale

Nella sentenza n.26241 del 12 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il datore di lavoro non è obbligato a convocare il dipendente per consentirgli di esporre oralmente la propria difesa. Egli, infatti, risulta vincolato a predisporre l’audizione solo a seguito di una richiesta espressa formulata dal lavoratore.

Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno ricordato che le garanzie apprestate dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori in favore dell'incolpato non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione dell’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona.

In ogni caso, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare  che le discolpe fornite per iscritto dal dipendente  ne consumano il  diritto di difesa solo quando dal loro tenore emerga la sua rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta di audizione appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità.

Al di fuori di tali ipotesi, pertanto,  il datore di lavoro non può sindacare l’idoneità difensiva della richiesta di audizione orale, neppure alla stregua dell'obbligo delle parti di conformare la propria condotta a buona fede e lealtà contrattuale.

Valerio Pollastrini

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