Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno ricordato che le garanzie apprestate
dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori in favore dell'incolpato non comportano
per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione dell’audizione
orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere
sentito di persona.
In
ogni caso, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che le discolpe fornite per iscritto dal
dipendente ne consumano il diritto di difesa solo quando dal loro tenore emerga
la sua rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta di audizione appaia,
sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità.
Al
di fuori di tali ipotesi, pertanto, il
datore di lavoro non può sindacare l’idoneità difensiva della richiesta di
audizione orale, neppure alla stregua dell'obbligo delle parti di conformare la
propria condotta a buona fede e lealtà contrattuale.
Valerio
Pollastrini
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