Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha così disposto in virtù di quanto
espressamente previsto dall’art.81, comma 9, della Legge n.448/1998, che, oltre
alla validità delle clausole di riserva
di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, sancisce che le
stesse non precludono, in fase di
contenzioso, la possibilità di accertamento negativo della sussistenza del
relativo debito.
Sul
punto, gli ermellini hanno richiamato una pronuncia resa dalle Sezioni Unite (1), secondo la
quale la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, il c.d.
condono, è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti
sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed
organizzativi ad esso collegati, cosicché deve ritenersi che l'accoglimento
della relativa domanda comporti il venire meno di ogni contestazione
sull'esistenza del debito contributivo, risultando priva di ogni effetto la riserva di accertamento
negativo del debito, eventualmente apposta dall’interessato.
Tuttavia,
successivamente alla suddetta pronuncia, il legislatore è intervenuto con il
nono comma dell’art.81 della Legge n.448 del 23 dicembre 1998 (2) che, nell'introdurre
modifiche all'art.1 septies del Decreto Legge n.78 dell’8 aprile 1998 ed altri interventi in materia occupazionale e
previdenziale, ha stabilito in modo specifico che: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del
contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di
condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di
accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito. Per tali
fattispecie, sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti
impositori, a seguito del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi".
Ciò
ricordato, la Suprema Corte ha concluso richiamando la giurisprudenza di
legittimità, intervenuta successivamente alla suddetta sentenza delle Sezioni
Unite, concorde nel ritenere che, con tale norma, avente efficacia retroattiva
ed applicabile a tutte le domande di condono previdenziale, risulta attribuita
al contribuente, che abbia proposto riserva di ripetizione, la possibilità di
ottenere l'accertamento negativo in sede contenziosa circa la sussistenza del
debito contributivo condonato (3).
Valerio
Pollastrini
1)
–
Cass., SS. UU., Sentenza n.4918/1998;
2)
–
Rubricata “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
3)
-
tra le altre v. Cass., Sentenza n.5418/2006; Cass., Sentenza nn.14845, 13942 e
5139 del 2004; Cass., Sentenza n.16120/2003; Cass., Sentenza n.9751/2002;
Nessun commento:
Posta un commento