Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 15 dicembre 2014

Condono previdenziale – Legittime le clausole di riserva di ripetizione

Nella sentenza n.21579 del 13 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito la validità della clausola di ripetizione eventualmente apposta dal datore di lavoro nella domanda di condono previdenziale.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha così disposto in virtù di quanto espressamente previsto dall’art.81, comma 9, della Legge n.448/1998, che, oltre alla validità delle clausole di  riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, sancisce che le stesse  non precludono, in fase di contenzioso, la possibilità di accertamento negativo della sussistenza del relativo debito.

Sul punto, gli ermellini hanno richiamato una pronuncia resa dalle Sezioni Unite (1), secondo la quale la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, il c.d. condono, è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati, cosicché deve ritenersi che l'accoglimento della relativa domanda comporti il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, risultando  priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito, eventualmente apposta dall’interessato.

Tuttavia, successivamente alla suddetta pronuncia, il legislatore è intervenuto con il nono comma dell’art.81 della Legge n.448 del 23 dicembre 1998 (2) che, nell'introdurre modifiche all'art.1 septies del Decreto Legge n.78 dell’8 aprile 1998  ed altri interventi in materia occupazionale e previdenziale, ha stabilito in modo specifico che: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito. Per tali fattispecie, sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi".

Ciò ricordato, la Suprema Corte ha concluso richiamando la giurisprudenza di legittimità, intervenuta successivamente alla suddetta sentenza delle Sezioni Unite, concorde nel ritenere che, con tale norma, avente efficacia retroattiva ed applicabile a tutte le domande di condono previdenziale, risulta attribuita al contribuente, che abbia proposto riserva di ripetizione, la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in sede contenziosa circa la sussistenza del debito contributivo condonato (3).

Valerio Pollastrini

1)      – Cass., SS. UU., Sentenza n.4918/1998;
2)      – Rubricata “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
3)      - tra le altre v. Cass., Sentenza n.5418/2006; Cass., Sentenza nn.14845, 13942 e 5139 del 2004; Cass., Sentenza n.16120/2003; Cass., Sentenza n.9751/2002;

Nessun commento:

Posta un commento