La
limitazione predetta, tuttavia, presenta alcune eccezioni e non impedisce a coloro che sono andati in
pensione dopo aver svolto il proprio lavoro nell’ambito del pubblico impiego di concorrere per un ruolo in un altro settore
della Amministrazione che preveda limiti
di età diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportino
funzioni dirigenziali o direttive, diversi da quelli di studio o di consulenza.
Gli
incarichi vietati, in sostanza, sono tutti quelli di natura dirigenziale, compresi
quelli di direttori delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione
di organi politici, nonché quelli di studio e quelli di consulenza.
Destinatarie
del provvedimento in commento sono tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Società
a controllo pubblico, con espressa esclusione delle giunte degli Enti Territoriali e con
riguardo ai membri degli organi elettivi degli Ordini professionali.
Gli
organi costituzionali, invece, dovranno adeguarsi nell’ambito della propria autonomia.
Il divieto, inoltre, non sarà applicabile ai commissari straordinari, o agli
eventuali sub commissari, nominati temporaneamente al vertice di Enti Pubblici
o per specifici mandati governativi.
Parimenti
esclusi gli incarichi di ricerca, nell’ambito dei quali i pensionati potranno
temporaneamente guidare unità a tempo, ma non strutture stabili, e quelli di
docenza.
Sono
consentiti, inoltre, gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara,
quelli in organi di controllo, come, ad esempio, collegi sindacali e comitati
dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale, così come la
partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.
Incarichi
e collaborazioni, invece, saranno consentiti solo se resi a titolo gratuito, in
cambio quindi del solo rimborso-spese, e per un periodo massimo di un anno.
La
nuova disciplina entrerà in vigore retroattivamente, in quanto sarà applicabile
agli incarichi conferiti a partire dallo scorso 25 giugno (1), fatti salvi,
di conseguenza, tutti gli incarichi precedentemente attribuiti ai pensionati fino al 24 giugno compreso,
anche in caso di compenso definito successivamente.
Valerio
Pollastrini
1)
-
data di entrata in vigore del Decreto Pa;
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