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venerdì 5 dicembre 2014

Pensionati esclusi da incarichi e consulenze nella Pubblica Amministrazione

Firmata oggi l’attesa Circolare che, in applicazione dell’art.6 del Decreto Legge n.90/2014, vieta agli Enti Pubblici di affidare ai pensionati incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza e cariche di governo.

La limitazione predetta, tuttavia, presenta alcune eccezioni e  non impedisce a coloro che sono andati in pensione dopo aver svolto il proprio lavoro nell’ambito del pubblico impiego  di concorrere per un ruolo in un altro settore della Amministrazione che preveda  limiti di età diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive, diversi da quelli di studio o di consulenza.

Gli incarichi vietati, in sostanza, sono tutti quelli di natura dirigenziale, compresi quelli di direttori delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici, nonché quelli di studio e quelli di consulenza.

Destinatarie del provvedimento in commento sono tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Società a controllo pubblico, con espressa esclusione  delle giunte degli Enti Territoriali e con riguardo ai membri degli organi elettivi degli Ordini professionali.

Gli organi costituzionali, invece, dovranno  adeguarsi nell’ambito della propria autonomia. Il divieto, inoltre, non sarà applicabile ai commissari straordinari, o agli eventuali sub commissari, nominati temporaneamente al vertice di Enti Pubblici o per specifici mandati governativi.

Parimenti esclusi gli incarichi di ricerca, nell’ambito dei quali i pensionati potranno temporaneamente guidare unità a tempo, ma non strutture stabili, e quelli di docenza.

Sono consentiti, inoltre, gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo, come, ad esempio, collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.

Incarichi e collaborazioni, invece, saranno consentiti solo se resi a titolo gratuito, in cambio quindi del solo rimborso-spese, e per un periodo massimo di un anno.

La nuova disciplina entrerà in vigore retroattivamente, in quanto sarà applicabile agli incarichi conferiti a partire dallo scorso 25 giugno (1), fatti salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi precedentemente attribuiti  ai pensionati fino al 24 giugno compreso, anche in caso  di compenso  definito successivamente.

Valerio Pollastrini

 
1)      - data di entrata in vigore del Decreto Pa;

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