Nel
caso di specie, la Corte di Appello di L'Aquila, confermando la sentenza del
Tribunale di Chieti, aveva rigettato la domanda proposta dall’erede di un
lavoratore deceduto, avente ad oggetto la condanna dell’Inail alla costituzione
della rendita superstiti, sul presupposto dell'esistenza di un nesso concausale tra la morte del de cuius ed un infortunio da questi subito
in azienda.
In
particolare, la Corte del merito aveva motivato la propria decisione in base
alle risultante della disposta Ctu, che aveva escluso che la morte del dante
causa della ricorrente fosse rapportabile, neanche in via minima e concausale o
semplicemente accelerativa, all'epotapatia da virus C, probabilmente contratta
in occasione del trattamento dell'infortunio lavorativo subito dal predetto de cuius.
Avverso
questa sentenza, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte
territoriale non avrebbe applicato il principio di equivalenza causale e non
avrebbe, altresì, tenuto conto delle critiche, basate sulla letteratura
scientifica, mosse dalle consulenze di parte alla Ctu, relativamente alla
sussistenza di un nesso causale tra infezione da HCV, epatite C, epatocarcinoma
e linfoma non Hodgkin in termini di elevata probabilità.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.
Gli
ermellini hanno ricordato, infatti, il principio consolidato nella giurisprudenza
di legittimità, secondo cui, anche nella
materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova
diretta applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., che dispone che il rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per cui l'efficienza causale va riconosciuta ad
ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota,
alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza
ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia
per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre
evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso
eziologico richiesto dalla legge (1).
Più
volte, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di rimarcare che nei giudizi in
cui sia stata esperita CTU medico-psichiatrica, il giudice del merito,
nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove
all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero
richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle
proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e
ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare
il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze
dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità
scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo
accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito
giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e
potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono
scongiurare (2)
Tornando
al caso di specie, la Cassazione ha osservato che la Corte del merito, a fronte
delle critiche mosse alle conclusioni della CTU, nelle quali era stato evidenziato
come dai più recenti studi scientifici
internazionali fosse emerso che i linfomi non Hogdkin rappresentano le
manifestazioni extra epatiche correlate con maggiore sicurezza al virus
dell'epatite C., si era limitata ad un mero richiamo delle conclusioni del Consulente
tecnico d'ufficio.
Da
una simile condotta, pertanto, erano scaturiti sia un difetto di motivazione
della sentenza impugnata, che una violazione del principio dell'equivalenza delle condizioni di
cui all'art.41 c.p.
Per
tali ragioni, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la
questione alla Corte di Appello di Roma.
Valerio
Pollastrini
1)
-
per tutte V. Cass., Sentenza n.8033 del 3 giugno 2002 e Cass., Sentenza n.15107 del 18 luglio 2005;
2)
-
Cass., Sentenza n.7041 del 20 marzo 2013;
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