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venerdì 19 dicembre 2014

Amianto – Decesso del lavoratore - Criteri per l’accertamento della responsabilità datoriale

Nella sentenza n.26590 del 17 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che la responsabilità dell’imprenditore per il decesso del dipendente, provocato dall’inalazione delle polveri di amianto, discende dall’art.2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare  tutte le misure possibili per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Il caso di specie è quello di un lavoratore, alle dipendenze della stessa società  dal 7 maggio 1963 al 26 giugno 1987, che, riconosciuto affetto da mesotelioma pleurico in data 1998,  era deceduto il 16 marzo 1999.

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale del primo grado, aveva accolto la domanda proposta dagli eredi  nei confronti di detta società, tendente ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento, ex art.2087 c.c., dei danni da liquidarsi iure proprio ed iure hereditatis conseguenti all'evento che aveva colpito il proprio dante causa.

In particolare, la Corte del merito aveva condiviso la consulenza espletata nel corso del giudizio di secondo grado, secondo la quale il decesso del lavoratore era avvenuto a causa di mesotelioma pleurico maligno e non, a differenza di quanto affermato dal CTU di primo grado e condiviso dal Tribunale, in ragione di mesotelioma pericardico, ciò, sia per le manifestazioni clinico somatiche in vita, che non avevano mai evidenziato una patologia di pertinenza del cavo pericardio, sia per i rilievi autoptici che dimostravano una cavità pericardica completamente libera.

Relativamente al nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia lamentata, la Corte territoriale aveva osservato che:

-         le misure di protezione adottate dalla società non potevano considerasi sufficienti alla luce delle conoscenze tecniche del tempo;

-         i verbali che richiamavano l'accordo aziendale del 1977 rilevavano la conoscenza della pericolosità dell'amianto;

-         l’'esposizione derivava dalla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.

Avverso questa sentenza,  la società aveva proposto ricorso per  Cassazione, deducendo, tra l’altro,  che la Corte del merito non avrebbe tenuto conto delle prestazioni precedentemente  svolte dal dipendente presso altri datori di lavoro.

Investita della questione, la Cassazione ha escluso che potesse attribuirsi rilievo decisivo al richiamo operato dalla società ricorrente alle attività lavorative prestate in precedenza dal de cuius presso altre aziende, atteso che in ordine a tali attività la relativa incidenza sulla patologia risultava meramente assertiva.

Relativamente al nesso di causalità tra la morte del lavoratore e l'esposizione alle polveri di amianto, la società aveva sostenuto che la Corte territoriale avrebbe, erroneamente,  fatto riferimento alla nozione di responsabilità oggettiva, ritenendo automaticamente sussistente la responsabilità risarcitoria  in assenza di un indagine istruttoria correlata alla vicenda lavorativa del dipendente.

Con altra censura, la società aveva poi lamentato che la Corte milanese avrebbe omesso di individuare la condotta positiva, che se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell'evento.

Anche queste doglianze, sono state ritenute infondate dalla Cassazione.

Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (1), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell'esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (2).

Inoltre, gli ermellini hanno rimarcato che la pericolosità della lavorazione dell'amianto risultava già nota in epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo.

Già il R.D. n.442 del 14 giugno 1909, nell’approvare il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art.29, tabella B, n.12, aveva incluso la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.

D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la Legge n.455 del 12 aprile 1943.

In epoca più recente, si deve ricordare il Regolamento n.1169 del 21 luglio 1960,  ove all'art.1  prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute.

D'altro canto l’imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.

Da quanto esposto, dunque, discende che, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, fosse ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto.

Di conseguenza, l’azienda avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art.2087 cc ed all'art.21 del DPR n.303 del 19 marzo 1956, ove si stabilisce che nei lavori che diano normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione".

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.13956/2012; Cass., Sentenza n.17092/2012;  Cass., Sentenza n.18626/2013;
2)      - v. fra le altre Cass., Sentenza n.6377/2003; Cass., Sentenza n.16645/2003;

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