La
vicenda in commento è scaturita dalla gara indetta dal Comune di Carpi per la
concessione dei locali del Teatro comunale ai fini dello svolgimento
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In
una sentenza precedente a quella in commento, il Tar rilevando un insanabile
profilo di irregolarità nell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria,
aveva annullato, in parte, gli atti del procedimento, stabilendo che l’aggiudicazione
dovesse essere disposta in favore di altra azienda.
Successivamente,
però, dopo avere provveduto all’aggiudicazione provvisoria della concessione
alla suindicata seconda ditta, l’Ente Locale aveva effettuato la verifica della
sussistenza dei requisiti di carattere generale dichiarati dalla stessa e,
ritenuto carente quello della regolarità fiscale e contributiva, aveva disposto
la revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed avviato di una nuova selezione
pubblica (1).
A
questo punto, l’azienda esclusa aveva adito il giudice amministrativo, lamentando la
violazione e l’elusione del giudicato, da cui - a suo dire - sarebbe scaturito
l’obbligo dell’Amministrazione di assegnare alla stessa la concessione, con
conseguente addotta nullità della sopraggiunta determinazione di revoca
dell’aggiudicazione provvisoria e relativa richiesta di adozione delle misure
giudiziali necessarie alla corretta esecuzione del giudicato.
In
ogni caso, il nuovo provvedimento, a detta dell’azienda, sarebbe illegittimo perché
l’Amministrazione non avrebbe considerato:
-
che la lex specialis della gara - in coerenza
con la normativa in materia di concessioni di beni pubblici - non aveva incluso
la regolarità fiscale e contributiva tra i requisiti di partecipazione alla
selezione;
-
che anche se si trattasse di concessione di
servizio pubblico - e non di concessione di bene pubblico - l’art.38 del D.Lgs.
n.163/2006 sarebbe inapplicabile in tale settore, così come ne sarebbero esclusi
i servizi di ristorazione;
-
che, comunque, le irregolarità accertate
sarebbero insussistenti per non essersi promossa la regolarizzazione di quella
contributiva e per essere inferiore al limite stabilito quella fiscale.
Investito
della questione, in un primo momento il Tar, aveva affrontato, con sentenza non
definitiva, in sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di declaratoria di
nullità dell’atto per violazione ed elusione del giudicato e, respinta tale
istanza, aveva disposto il successivo esame delle restanti censure.
Nella
pronuncia in commento, il Collegio ha ricordato che la ricorrente, insistendo
per la configurabilità dell’appalto come concessione di bene pubblico, aveva
dedotto l’inoperatività nel caso di specie dei requisiti di cui all’art.38 del
D.Lgs. n.163/2006, a suo dire, neppure previsti dalla lex
specialis della gara.
Ad
avviso del Tar, invece, la circostanza che la concessione dell’uso dei locali fosse
espressamente finalizzata alla gestione del relativo bar-ristorante e che lo stesso
capitolato d’oneri prevedeva, tra i requisiti di partecipazione alla selezione,
alcune condizioni legate all’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
costituiva un fattore decisivo per l’ascrivibilità della concessione al genus delle concessioni di servizio
pubblico, contraddistinte dall’esistenza di un corrispettivo a favore
dell’Amministrazione - in ragione della possibilità di gestire un servizio a
pagamento verso l’utenza - e dal rischio legato alla gestione del servizio, che
ricade sul concessionario (2).
In
simili casi, in altri termini, per essere assentito al privato l’esercizio di
un’attività a favore di terzi che è di pertinenza dell’Amministrazione Pubblica
proprietaria dei locali, l’uso di questi ultimi è necessariamente correlato alla
concessione e non ne altera i tratti fondamentali di concessione di servizi.
Quanto,
poi, all’assunto per cui l’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 non sarebbe applicabile
alle concessioni di servizi, il Collegio ha richiamato quell’orientamento
giurisprudenziale che al principio espresso da detta disposizione - in base al
quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede il possesso di alcuni
inderogabili requisiti di moralità - riconosce le caratteristiche di principio
di carattere generale, quindi valido anche nelle gare dirette all’affidamento
di concessioni di servizi (3), in quanto fondamentale principio di ordine
pubblico economico, che soddisfa l’imprescindibile esigenza che il soggetto che
contrae con l’Amministrazione sia "affidabile" e perciò in possesso
dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (4).
Tornando
al caso in questione, il Tar ha sottolineato come, correttamente, l’Amministrazione
comunale aveva dato attuazione alle previsioni dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un espresso richiamo alle stesse
da parte della lex specialis della
gara, stante la portata precettiva della relativa disciplina e l’automatica
efficacia integrativa della normativa di gara che comunque ne scaturiva (5).
Ciò
detto, il Collegio ha affrontato la doglianza che aveva investito la sussistenza stessa dell’irregolarità
contributiva posta a base dell’atto impugnato.
In
particolare, la ricorrente aveva richiamato la disposizione dell’art.31, comma
8, del D.L. n.69/2013 (6), secondo la
quale: "Ai fini della verifica per
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di
mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al
rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già
rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o
con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità", e dalla
quale aveva dedotto l’irrilevanza del
DURC negativo emesso a suo carico perché non preceduto dall’invito alla
regolarizzazione, avviso che avrebbe consentito alla stessa di sanare il debito
contributivo e di acquisire pertanto il titolo per la partecipazione alla gara.
Anche
questa censura, tuttavia, è stata ritenuta infondata dal giudicante.
Seppur
in presenza di pronunce di diverso tenore, il Collegio ha aderito all’orientamento
giurisprudenziale che considera inapplicabile la norma in esame alle ipotesi in
cui il DURC viene acquisito dall’Ente appaltante per la verifica della
sussistenza del requisito di partecipazione alla gara ex art.38 del D.Lgs.
n.163/2006 (7).
A
fondamento di tale indirizzo giova
considerare che:
1)
l’art.38
del D.Lgs. n.163/2006 richiede che il requisito in materia di regolarità
contributiva sussista già al momento della partecipazione alla gara e permanga
fino al momento della stipula del contratto, sì che non risulta ammissibile che
la regolarità contributiva sia verificabile con riferimento ad una fase
temporale successiva al momento della partecipazione alla selezione;
2)
una
diversa interpretazione non appare compatibile con i principi di tutela
dell’interesse pubblico alla scelta di un contraente affidabile e della par condicio tra le imprese concorrenti,
in quanto comporterebbe la possibilità di partecipare in ogni caso alle gare
per le imprese in stato di irregolarità contributiva, potendo poi fidare esse
sulla possibilità di sanare la propria posizione dopo il preavviso di DURC
negativo da parte dell’INPS, con evidente violazione della ratio della disposizione, che nella regolarità contributiva
dell’impresa vuole apprezzare non solo un dato formale, ma un dato di
affidabilità complessiva della ditta partecipante alla gara;
3)
la
regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la
partecipazione alla gara ma anche per la stipulazione del contratto, con la
conseguenza che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin
dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo
svolgimento della procedura di gara, posto che la cosiddetta correttezza
contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente
frazionato, o virtualmente ricostruito ex
post, attenendo alla diligente condotta dell’impresa in riferimento a tutte
le obbligazioni contributive, sia relative a periodi precedenti sia maturate
nel periodo in cui è stata espletata la gara, quale indice rivelatore
dell’irreprensibilità dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze ma
anche della sua capacità di far fronte alle relative obbligazioni, quindi
dell’affidabilità della stessa nei confronti dell’ente appaltante;
4)
poiché
il requisito per la partecipazione alla gara è quello della regolarità
contributiva - di cui il DURC costituisce una mera attestazione formale da
parte dell’Ente Previdenziale -, l’ordinaria diligenza esige che il concorrente
verifichi già da solo l’assenza di debiti previdenziali, e non può dunque
enfatizzarsi la portata della norma procedimentale di cui all’art.31, comma 8,
del D.L. n.69/2013 per ritenere che il requisito della regolarità contributiva
debba sussistere "solamente" al momento di scadenza del termine
quindicinale che l’Ente Previdenziale è tenuto ad assegnare all’impresa per la
regolarizzazione della posizione contributiva;
5)
la
regolarizzazione ex art.31, comma 8, del D.L. n.69/2013, nell’attribuire
rilevanza a date condizioni per il conseguimento del DURC positivo, assume a
riferimento parametri diversi da quelli previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006,
a proposito in particolare della soglia di rilevanza delle inadempienze
contributive ostative alla partecipazione alla gara;
6)
l’antinomia tra le due disposizioni va in
definitiva risolta sulla base del principio di specialità, sicché l’art.38 del D.Lgs.
n.163/2006 continua a disciplinare in via autonoma i presupposti per la
partecipazione alle gare, mentre l’art.31, comma 8, del D.L. n.69/2013 si
applica al solo DURC c.d. interno, ossia quello redatto dall’INPS per il
riconoscimento di benefici o sgravi contributivi alla ditta, e non riguarda
invece il documento relativo alla verifica dei requisiti per la partecipazione
alle gare, che non può virtualmente attribuire una regolarità contributiva ad
impresa che ne era originariamente priva.
Dalle
considerazioni appena espresse, in sostanza, discende la legittimità della determinazione adottata
dall’Amministrazione comunale in ragione del DURC negativo acquisito a carico
della ricorrente.
Infine,
l’ultima questione posta all’attenzione del Tar è quella riguardante
l’irregolarità fiscale, anch’essa posta a fondamento dell’atto impugnato, che, secondo la ricorrente, sarebbe insuscettibile
di produrre effetti nella gara per la duplice ragione che l’importo del debito
superava la prescritta soglia di 10.000,00 € solo in ragione dell’avvenuto
computo di interessi, sanzioni ed oneri diversi, e che difettava il carattere
del definitivo accertamento dell’inadempienza.
In
proposito, il Collegio ha ricordato che, sia gli interessi legali che le sanzioni amministrative
rivestono un carattere accessorio del debito principale e di questo condividono
la natura tributaria ai fini del requisito soggettivo di partecipazione alle
gare (8).
Quanto,
invece, al presupposto dell’accertamento definitivo, in giudizio era stata
esibita la nota con cui l’Agenzia delle
Entrate aveva attestato l’iscrizione a ruolo del debito tributario della
ricorrente, essendo peraltro sufficiente che la definitività dell’accertamento
dell’irregolarità fiscale sopraggiunga nel corso del procedimento di gara (9), circostanza che,
del resto, risultava confermata dalla richiesta di rateizzazione del debito
formulata dalla stessa ditta.
Per
tutte le ragioni di cui si è detto, il Tar ha concluso rigettando il ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
v. Determinazione Dirigenziale n.445 del 28 maggio 2014;
2)
-
v. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.513 del 25 gennaio 2011;
3)
-
ai sensi dell’art.30, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006;
4)
-
v. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n.2725 del 21 maggio 2013;
5)
-
v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.467 del 31 gennaio 2012, circa
il principio per cui la funzione della regolamentazione dettata in materia dal
D.Lgs. n.163/2006 comporta che le relative disposizioni entrino a far parte ex
se della disciplina della procedura di evidenza pubblica, senza necessità che
la cogenza delle stesse venga prevista nel bando o nel disciplinare; v., da ultimo,
anche Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza n.9 del 25 febbraio 2014 e n.16 del 30
luglio 2014, a proposito del carattere perentorio degli adempimenti doverosi di
cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 con l’effetto di eterointegrazione della
normativa di gara che la portata imperativa della disposizione di legge
produce;
6)
-
conv. dalla Legge n.98/2013;
7)
-
v. TAR Lazio, Sez. III, Sentenza n.7732 del 18 luglio 2014; TAR Campania,
Napoli, Sez. IV, Sentenza n.3619 del 2 luglio 2014 e n.3334 del 12 giugno 2014;
8)
-
v. TAR Puglia, Bari, Sez. I, Sentenza n.491 dell’8 marzo 2012;
9)
-
v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, Sentenza n.401 del 16 febbraio 2012;
Nessun commento:
Posta un commento