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martedì 9 dicembre 2014

Derogabilità ai limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte della contrattazione collettiva di prossimità

Nell’Interpello n.30 del 2 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dall’ARIS (1) in merito alla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità, ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato (2).

Nella premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che l’art.8 del Decreto Legge n.138/2001 consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale di derogare, con “specifiche intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari materie elencate al comma 2 del medesimo articolo.

Nel rispetto di quanto chiarito dalla Consulta (3), il suddetto elenco ha carattere tassativo  e, pertanto, la possibilità di deroga è contemplata esclusivamente in riferimento a tali materie.

Tra i casi previsti dalla norma vi sono i contratti a termine, per il cui utilizzo la legge contempla limiti quantitativi di natura legale e contrattuale, la cui disciplina, conseguentemente, appare  derogabile attraverso la contrattazione di prossimità.

Tuttavia, il Ministero ha precisato che, sempre in applicazione della stessa norma, l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità – che devono essere chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune condizioni.

In particolare, le intese:

- devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”;

- e sono subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché [dei] vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

Sotto tale ultimo profilo, inoltre,  va  evidenziato come i contratti di prossimità siano abilitati ad intervenire con discipline che non mettano in discussione la cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi ed, in particolare,  quanto previsto a livello comunitario dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Nell’ambito di tale accordo si prevede, tra l’altro, che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” e, pertanto, appare evidente come l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari;
2)      - ai sensi dell’art.8 del D.L. n.138/2011,  convertito nella Legge n.148/2011;
3)      - cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.221, dep. il 4 ottobre 2012;

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