Nella
premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che l’art.8 del Decreto Legge
n.138/2001 consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o
territoriale di derogare, con “specifiche
intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari
materie elencate al comma 2 del medesimo articolo.
Nel
rispetto di quanto chiarito dalla Consulta (3), il suddetto elenco ha carattere
tassativo e, pertanto, la possibilità di
deroga è contemplata esclusivamente in riferimento a tali materie.
Tra
i casi previsti dalla norma vi sono i contratti a termine, per il cui utilizzo
la legge contempla limiti quantitativi di natura legale e contrattuale, la cui
disciplina, conseguentemente, appare derogabile attraverso la contrattazione di
prossimità.
Tuttavia,
il Ministero ha precisato che, sempre in applicazione della stessa norma, l’intervento
della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche
finalità – che devono essere chiaramente indicate nel contratto – e nel
rispetto di alcune condizioni.
In
particolare, le intese:
-
devono essere “finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di
partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”;
-
e sono subordinate al “rispetto della
Costituzione, nonché [dei] vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.
Sotto
tale ultimo profilo, inoltre, va evidenziato come i contratti di prossimità
siano abilitati ad intervenire con discipline che non mettano in discussione la
cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi ed, in particolare, quanto previsto a livello comunitario dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Nell’ambito
di tale accordo si prevede, tra l’altro, che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la
forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori”
e, pertanto, appare evidente come l’intervento della contrattazione di
prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi
previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente
prevederne una diversa modulazione.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari;
2)
-
ai sensi dell’art.8 del D.L. n.138/2011,
convertito nella Legge n.148/2011;
3)
-
cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.221, dep. il 4 ottobre 2012;
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