In
particolare, l’istante aveva chiesto se nei suddetti casi potesse essere
riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione
del regime sanzionatorio della maxisanzione (1), nonché per l’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (2).
Nella
premessa, l’Ente interpellato ha ricordato che, ai sensi dell’art.18, comma
5-bis, del D.Lgs. n.276/2003, “nei casi
di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco
privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (…)”.
Inoltre,
ai sensi del precedente art.21, comma 4, “in
mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore”, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato
art.30, comma 4-bis, “il lavoratore
interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest’ultimo”.
Dalla
lettura del dettato normativo appena riportato, emerge, pertanto, come la
circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore
della prestazione non è sempre “automatica”, potendo dipendere, come detto,
dalla iniziativa del dipendente di ricorrere al Giudice.
Ciò,
in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare (3), ovvero, come
già chiarito, quando il distacco sia “illecito” (4).
Il
Ministero ha quindi osservato che, ferme restando le specifiche misure sanzionatorie
di cui all’art.18 del D.Lgs. n.276/2003, l’effettivo utilizzatore potrebbe
essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato
in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito, con la
conseguenza, in entrambi i casi, che “tutti
gli atti compiuti dal somministratore–distaccante per la costituzione o la
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha
avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione” (5).
In
dette ipotesi, pertanto, l’applicabilità di tale disposizione esclude, di
fatto, la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre
sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del
rapporto di lavoro.
Il
Ministero, inoltre, ha precisato che le predette sanzioni risultano
inapplicabili anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia
nullo per assenza di forma scritta (6) e nelle ipotesi in cui il distacco sia
illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore.
Entrambe
le fattispecie, infatti, sono del tutto distinte e peculiari, in quanto
presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un
accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore.
Si
tratta di un elemento che determina una peculiarità delle fattispecie suddette
e che, non a caso, trova una specifica disciplina sanzionatoria nell’ordinamento,
in quanto il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto
dalle sanzioni per lavoro nero o da quelle legate alla assenza di adempimenti
di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, atteso che, in tali ipotesi,
esiste infatti una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro
ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad
un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni,
certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi
ricorre al lavoro “nero” tout court.
In
conclusione, pertanto, il Ministero ha ribadito che nelle ipotesi in questione,
sia l’applicazione delle sanzioni per
somministrazione e distacco illecito, che quella delle sanzioni amministrative
per lavoro nero o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del
rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale, non sarebbero in linea con il quadro normativo e con i criteri
di ragionevolezza, sottesi all’interpretazione del complessivo assetto della
disciplina sanzionatoria.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui alla Legge n.183/2010;
2)
-
di cui all’art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
3)
–
e cioè “quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli
20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”;
4) - in violazione di quanto disposto dal comma 1
dell’art.30, che introduce i noti
requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco;
5)
-
art.27, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003, richiamato, altresì, dall’art.30, comma
4-bis;
6)
-
art.21, comma 4, del D.Lgs. n.276/2006;
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