Nel
caso di specie, l’Azienda consorziale trasporti di Trieste, con lettera
inoltrata in data 22 febbraio 2000, aveva contestato ad un suo dipendente,
assunto nel 1987 con la qualifica di conducente di linea di 6° livello, di essere
assente dal servizio dal 9 febbraio 2000, senza regolare autorizzazione dei
superiori e senza aver dato comunicazione di ciò, in nessuna forma.
Per
tali ragioni, il lavoratore, con lettera del 2 marzo 2000, era stato sospeso
dal servizio e dalla retribuzione sino all’esito del procedimento disciplinare.
Detto
procedimento, nel corso del quale il lavoratore aveva affermato di essersi considerato in ferie dalla data
coincidente con l’inizio del contestato periodo di assenza, si era concluso con
l'irrogazione della sanzione della destituzione (1).
Avverso
il provvedimento di destituzione, il lavoratore aveva ricorso sia innanzi al
TAR del Friuli Venezia Giulia che innanzi alla Magistratura ordinaria, la
quale, però, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Quale
organo preposto a dirimere la controversia, il T.A.R., rilevato il dato obiettivo dell’assenza dal servizio del
lavoratore, protrattasi oltre cinque giorni e non preceduta da regolare
autorizzazione dei superiori, aveva respinto il ricorso, dichiarando legittimo
il provvedimento di destituzione adottato dall’Amministrazione.
Detta
sentenza era stata successivamente impugnata dal dipendente dinnanzi al
Consiglio di Stato, presso il quale il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità
della destituzione in quanto, in buona fede,
aveva presunto di essere assente dal servizio per ferie.
Trattenuta
la causa per la decisione, il Consiglio
di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice adito, così come eccepito dalle parti.
Come
evidenziato nelle premesse, infatti, il ricorrente aveva impugnato il
provvedimento di destituzione sia di fronte al TAR che avanti all’A.G.O.,
attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla permanenza della
giurisdizione del giudice amministrativo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.29/2093,
in materia di sanzioni disciplinari applicabili agli autoferrotranvieri, per la
mancata abrogazione espressa dell'art.58 del R.D. n.148/1931.
A
seguito dell’impugnativa innanzi ad esso prodotta, il Tribunale di Trieste
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, successivamente, il
T.A.R. del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso nel merito con
l'impugnata sentenza.
Il
lavoratore aveva quindi impugnato sia la sentenza del T.A.R. che la decisione
del giudice ordinario, con giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di
Cassazione.
Nelle
more, tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito (2) che l’art.58 del
R.D. dell’8 gennaio 1931 deve ritenersi abrogato implicitamente, a motivo della
contrattualizzazione del pubblico impiego, nella parte in cui devolveva al
giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla
irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio
pubblico di trasporto in concessione.
Invero,
il Consiglio di Stato, con plurime e concordanti decisioni (3), aveva
stabilito che la giurisdizione sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli
"autoferrotramvieri" deve ritenersi spettare al giudice ordinario.
Tornando
al caso di specie, il Collegio ha quindi precisato che non vi sono motivi per discostarsi
dal suddetto orientamento.
Di
conseguenza, il Consiglio di Stato ha concluso dichiarando il difetto di
giurisdizione sul ricorso e, spettando la controversia alla cognizione del giudice
ordinario, ha annullato, senza rinvio,
la sentenza impugnata.
Valerio
Pollastrini
1)
-
in applicazione del combinato disposto degli artt.21, primo comma, e 45/16
dell'allegato A al R. D. n.148/1931;
2)
–
Cass. Sezioni Unite, Sentenza n.460 del 13 gennaio 2005;
3)
-
C.d.S., Sentenza n.5043 del 17 ottobre 2008; C.d.S., Sentenza n.1021 dell’11
marzo 2008; C.d.S., Sentenza n.336 del 31 gennaio 2006; C.d.S., Sentenza n.2422
del 1° maggio 2005;
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