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sabato 8 novembre 2014

Pubblico impiego - Destituzione dal servizio per assenza ingiustificata

Nella sentenza n.5437 del 4 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha precisato che, in conseguenza della contrattualizzazione del pubblico impiego,  la competenza sulle controversie relative alla irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione è riservata al giudice ordinario.

Nel caso di specie, l’Azienda consorziale trasporti di Trieste, con lettera inoltrata in data 22 febbraio 2000, aveva contestato ad un suo dipendente, assunto nel 1987 con la qualifica di conducente di linea di 6° livello, di essere assente dal servizio dal 9 febbraio 2000, senza regolare autorizzazione dei superiori e senza aver dato comunicazione di ciò, in nessuna forma.

Per tali ragioni, il lavoratore, con lettera del 2 marzo 2000, era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione sino all’esito del procedimento disciplinare.

Detto procedimento, nel corso del quale il lavoratore aveva affermato  di essersi considerato in ferie dalla data coincidente con l’inizio del contestato periodo di assenza, si era concluso con l'irrogazione della sanzione della destituzione (1).

Avverso il provvedimento di destituzione, il lavoratore aveva ricorso sia innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia che innanzi alla Magistratura ordinaria, la quale, però, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Quale organo preposto a dirimere la controversia, il T.A.R., rilevato il  dato obiettivo dell’assenza dal servizio del lavoratore, protrattasi oltre cinque giorni e non preceduta da regolare autorizzazione dei superiori, aveva respinto il ricorso, dichiarando legittimo il provvedimento di destituzione adottato dall’Amministrazione.

Detta sentenza era stata successivamente impugnata dal dipendente dinnanzi al Consiglio di Stato, presso il quale il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della destituzione in quanto, in buona fede,  aveva presunto di essere assente dal servizio per ferie.

Trattenuta la causa  per la decisione, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso  inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come eccepito dalle parti.

Come evidenziato nelle premesse, infatti, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di destituzione sia di fronte al TAR che avanti all’A.G.O., attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.29/2093, in materia di sanzioni disciplinari applicabili agli autoferrotranvieri, per la mancata abrogazione espressa dell'art.58 del R.D. n.148/1931.

A seguito dell’impugnativa innanzi ad esso prodotta, il Tribunale di Trieste aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, successivamente, il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso nel merito con l'impugnata sentenza.

Il lavoratore aveva quindi impugnato sia la sentenza del T.A.R. che la decisione del giudice ordinario, con giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Nelle more, tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito (2) che l’art.58 del R.D. dell’8 gennaio 1931 deve ritenersi abrogato implicitamente, a motivo della contrattualizzazione del pubblico impiego, nella parte in cui devolveva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.

Invero, il Consiglio di Stato, con plurime e concordanti decisioni (3), aveva stabilito che la giurisdizione sui provvedimenti disciplinari  adottati nei confronti degli "autoferrotramvieri" deve ritenersi spettare al giudice ordinario.

Tornando al caso di specie, il Collegio ha quindi precisato che non vi sono motivi per discostarsi dal suddetto orientamento.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha concluso dichiarando il difetto di giurisdizione sul ricorso e, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario, ha  annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Valerio Pollastrini

1)      - in applicazione del combinato disposto degli artt.21, primo comma, e 45/16 dell'allegato A al R. D. n.148/1931;
2)      – Cass. Sezioni Unite, Sentenza n.460 del 13 gennaio 2005;
3)      - C.d.S., Sentenza n.5043 del 17 ottobre 2008; C.d.S., Sentenza n.1021 dell’11 marzo 2008; C.d.S., Sentenza n.336 del 31 gennaio 2006; C.d.S., Sentenza n.2422 del  1° maggio 2005;

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