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sabato 29 novembre 2014

Perdita di autocontrollo sul lavoro - Legittimità del recesso

Nella sentenza n.25015 del 25 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che, oltre ad aver scaraventato una scrivania contro un collega,  si era rifiutato di fornirgli assistenza dopo il colpo subito.

La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale del primo grado,  aveva rigettato l’impugnativa di recesso proposta dal lavoratore.

Per la Corte territoriale, la condotta predetta, confermata dallo stesso ricorrente, sia pure limitatamente al solo lancio del tavolo, risultava dotata d'intrinseca gravità comportamentale che deponeva sfavorevolmente ai fini della correttezza e della regolarità del rapporto di lavoro.

Inoltre, la volontà del ricorrente di non ottemperare alla disciplina aziendale risultava confermata dal secondo addebito, con il quale la società gli aveva contestato di essersi allontanato dal lavoro senza alcuna giustificazione allorché lo stesso  era stato demandato al controllo del personale esterno.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato l'elemento soggettivo.

In sostanza, secondo la tesi del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto  delle circostanze in cui era stata commessa la mancanza.

Nel ritenere infondata tale censura, la Cassazione ha sottolineato come  la Corte territoriale avesse, invero, valutato l'elemento soggettivo, evidenziando la ridotta capacità di autocontrollo del lavoratore nell'ambiente aziendale e, soprattutto, l'intenzionalità con la quale aveva posto in essere le azioni oggetto di contestazione.

Ciò detto, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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