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sabato 29 novembre 2014

Eliminare la Legge 407/90 penalizza le aziende

Nella Circolare n.9/2014, la   Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fortemente criticato l’intenzione del Governo di sostituire gli sgravi previsti dalla Legge n.407/1990 con quelli introdotti dalla manovra di Stabilità 2015 per l’instaurazione dei  contratti a tutele crescenti.

In particolare, i Cdl hanno ricordato come, negli ultimi 24 anni, attraverso lo sgravio contributivo previsto dalla 407 del 90, specie nei territori del Mezzogiorno, siano stati avviati alcuni milioni di rapporti di lavoro.

La soppressione di questa norma, pertanto,  ove non bilanciata da una disposizione di pari impatto economico-sociale, rischia di provocare immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali.

A proposito del progetto governativo sul contratto a tutele crescenti, la Circolare in commento ha rimarcato due aspetti che potrebbero metterne a rischio l’utilità ancor prima di entrare in vigore: la natura della riduzione del costo e la convenienza rispetto ad altre agevolazioni.

La natura della riduzione del costo
Sul punto, l’articolo 12 del Disegno di Legge di Stabilità 2015 appare, quanto meno, contraddittorio, in quanto, se, da un lato, sembra attribuire natura di “sgravio contributivo” (e quindi di agevolazione contributiva) alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro, invece, definisce la riduzione un “esonero” contributivo, facendo presumere, pertanto, che l’incentivo  non sia configurabile come agevolazione contributiva,  ma una riduzione strutturale del costo del lavoro, seppure temporanea.

Si tratta di una differenza non da poco, atteso che, qualora l’intervento configurato dall’articolo 12 venisse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero a cascata una serie di norme che ne legherebbero l’accesso a condizioni  di difficile attuazione.

In tal caso, infatti, la riduzione spetterebbe esclusivamente se subordinata:

1)    alla regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi;

2)    all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

3)    al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

4)    l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

5)    al fatto che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

6)    qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, l’assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori sospesi;

7)    alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);

8)    al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari.

Ciò detto, la Fondazione ha osservato come, al di là della complessità e dei vincoli sanciti dalle norme vigenti, molto spesso anche le aziende più virtuose non possano fruire dei benefici per i numerosi dubbi che ancora attanagliano l’operatività e la burocrazia di ciascuna delle condizioni sopra riportate e che, di fatto, ne impediscono l’utilizzo.

La convenienza rispetto ad altre agevolazioni
Dal raffronto tra le due norme la Circolare ha rilevato come, già in prima analisi, appaia evidente uno squilibrio di base.

La Legge n.407/1990, infatti, prevede che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali siano applicati nella misura del 50 % per un periodo di trentasei mesi.

Inoltre, qualora tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, lo sgravio predetto è elevato al 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.

Detto ciò, occorre precisare che, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art.8, comma 9, della Legge n.407/1990 sarà definitiva, gli sgravi contributivi previsti dall’art.12 della Legge di Stabilità 2015, concessi per le assunzioni decorrenti dal prossimo 1° gennaio, sarà invece limitata ai contratti  a tutele crescenti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2016, non vi sarà alcuno sgravio contributivo che possa incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, i datori di lavoro maggiormente penalizzati dalla  soppressione della Legge n.407/1990 saranno gli artigiani e quelli operanti nelle zone del mezzogiorno, i quali, di certo, non potranno dirsi compensati  dalla nuova riduzione contributiva per i  contratti a tutele crescenti.

Si riportano in allegato la tabella relativa al confronto tra le due agevolazioni in commento e gli esempi della diversa quantificazione delle agevolazioni  predisposti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Valerio Pollastrini
 

ALLEGATI

Tabella: Confronto

Confronto
Legge 407/90
Legge Stabilità 2015
Entità dello sgravio
50% altri;
100% Mezzogiorno e Artigiani
100%;
Sono dovuti però i premi Inail
Durata
3 anni
3 anni
Arco temporale di applicazione
Senza limiti
Solo 2015
Importo max fruibile
Senza limiti
Max 8.060,00 € annui
Requisito lavoratore
Disoccupazione
Almeno 24 mesi
Assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi
Ripetibile per il singolo lavoratore
Si
No

 
Esempio di calcolo 

Assunzione dal 2 gennaio 2015
Retribuzione lorda annuale = 19.600,00 €
 
Imponibile contributivo: 19.600,00 €
Aliquota contributiva Inps a carico del datore di lavoro: 30,88%
Aliquota Inail a carico del datore di lavoro: 130 per mille

 
Sgravio ex L.407/90 datori di lavoro artigiani e zone svantaggiate:

Sgravio totale annuo -  € 6.052,48 (INPS) + 2.548 (INAIL) =  8.600,48 €

 
Sgravio ex Legge di Stabilità 2015

Sgravio totale annuo -   6.052,48 € (INPS)

Sgravio totale triennale -  6.052,48 € X 3 anni = 18.157,44 euro

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