Nella
pronuncia in commento, in sostanza, gli ermellini hanno confermato quanto
osservato nei primi due gradi di giudizio in merito al fatto che, nel caso di
specie, il rischio della lavoratrice non fosse diverso da quello incombente su ogni
altro soggetto che si sposti a piedi per ragioni non di ufficio.
Valerio
Pollastrini
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