Nelle
decisioni in commento, l’Autorità Garante ha dovuto tener conto della necessità
di contemperate tra le diverse esigenze tutelate dall’ordinamento giuridico: quelle
produttive dell’impresa, relative all’efficiente coordinamento degli interventi
dei dipendenti, e quelle di riservatezza dei lavoratori, atteso che lo
smartphone, per le proprie caratteristiche, è destinato a seguire la persona
che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo privato.
Proprio
per non arrecare pregiudizio alle esigenze private dei dipendenti, il Garante,
nell’autorizzare il controllo predetto, ha imposto ai datori di lavoro il
rispetto delle seguenti condizioni:
-
La
trattativa sindacale, prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori,
preventiva all’installazione di sistemi da cui possa derivare un controllo a
distanza dei lavoratori;
-
Le
uniche informazioni a disposizione dell’impresa devono essere quelle inerenti
alla geolocalizzazione, mentre è vietato l’eventuale trattamento di dati
ulteriori, come il traffico telefonico, gli sms, la posta elettronica o altro;
-
Sul
dispositivo deve essere presente un’icona, ben visibile, che deve indicare che
la funzionalità di localizzazione è attiva.
Inoltre,
il Garante ha chiarito che, nei casi di specie, il trattamento dei dati in
tempo reale è ammesso solo in presenza di situazioni di emergenza o di pericolo
per il dipendente, o altre simili, da individuare con apposite policy
aziendali.
Giova
poi ricordare che, nel rispetto dell’art.37 del Codice della Privacy, i dipendenti devono effettuare periodicamente
la pulizia dei dati memorizzati e la società deve effettuare la notifica al
Garante.
Infine,
i dipendenti devono ricevere l’informativa, ed, in particolare, devono sapere
quando è consentita la disattivazione della funzione di localizzazione nel
corso dell’orario di lavoro.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Garante della Privacy, Parere n.401 dell’11 settembre 2014; Parere n.448 del 9 ottobre 2014;
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