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martedì 4 novembre 2014

Legittimo localizzare il lavoratore con lo smartphone aziendale

Con distinti pareri (1), il Garante della Privacy ha autorizzato due società telefoniche ad utilizzare, senza necessità di acquisire il consenso del dipendente, i dati di localizzazione geografica, rilevati da un’App attiva sugli smartphone aziendali.

Nelle decisioni in commento, l’Autorità Garante ha dovuto tener conto della necessità di contemperate tra le diverse esigenze tutelate dall’ordinamento giuridico: quelle produttive dell’impresa, relative all’efficiente coordinamento degli interventi dei dipendenti, e quelle di riservatezza dei lavoratori, atteso che lo smartphone, per le proprie caratteristiche, è destinato a seguire la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo privato.

Proprio per non arrecare pregiudizio alle esigenze private dei dipendenti, il Garante, nell’autorizzare il controllo predetto, ha imposto ai datori di lavoro il rispetto delle seguenti  condizioni:

-         La trattativa sindacale, prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, preventiva all’installazione di sistemi da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori;

-         Le uniche informazioni a disposizione dell’impresa devono essere quelle inerenti alla geolocalizzazione, mentre è vietato l’eventuale trattamento di dati ulteriori, come il traffico telefonico, gli sms, la posta elettronica o altro; 

-         Sul dispositivo deve essere presente un’icona, ben visibile, che deve indicare che la funzionalità di localizzazione è attiva.

Inoltre, il Garante ha chiarito che, nei casi di specie, il trattamento dei dati in tempo reale è ammesso solo in presenza di situazioni di emergenza o di pericolo per il dipendente, o altre simili, da individuare con apposite policy aziendali.

Giova poi ricordare che, nel rispetto dell’art.37 del Codice della Privacy,  i dipendenti devono effettuare periodicamente la pulizia dei dati memorizzati e la società deve effettuare la notifica al Garante.

Infine, i dipendenti devono ricevere l’informativa, ed, in particolare, devono sapere quando è consentita la disattivazione della funzione di localizzazione nel corso dell’orario di lavoro.

Valerio Pollastrini


1)      - Garante della Privacy, Parere n.401 dell’11 settembre 2014; Parere  n.448 del 9 ottobre 2014;

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