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domenica 2 novembre 2014

Anticipo Tfr, l’Inps chiede i contributi

Secondo quanto disposto dall’art.2120 del Codice Civile, i dipendenti con almeno otto anni di servizio possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione, non superiore al 70 per cento, sul trattamento di fine rapporto accantonato.

L’azienda, in questo caso, è tenuta a soddisfare annualmente le richieste nel limite del 10 per cento dei dipendenti aventi diritto alla predetta anticipazione,  e, comunque, entro il 4 per cento del numero totale dei lavoratori.

La norma predetta, inoltre, prevede che la richiesta di anticipazione deve essere giustificata da una delle seguenti necessità:

a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Tuttavia, la contrattazione collettiva, così come il contratto individuale, può stabilire condizioni di miglior favore, anche nell’ambito dei criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste.

A proposito della fattispecie in commento, l’Inps ha precisato che, nel caso in cui dall’accertamento ispettivo emergesse che il datore di lavoro non rispetta le condizioni fissate dall’articolo 2120 del Codice Civile e non produce la documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di anticipazione del Tfr da parte del dipendente, l’Istituto provvederà al recupero della contribuzione previdenziale calcolata sull’anticipazione stessa al lordo delle ritenute fiscali, oltre alle sanzioni di legge e interessi.

L’Ente, inoltre, ha precisato che la stessa misura verrà applicata anche nel caso di datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, per i quali il Tfr viene trattenuto in azienda mensilmente anziché versato al Fondo di tesoreria Inps.

Valerio Pollastrini

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