L’azienda,
in questo caso, è tenuta a soddisfare annualmente le richieste nel limite del 10
per cento dei dipendenti aventi diritto alla predetta anticipazione, e, comunque, entro il 4 per cento del numero
totale dei lavoratori.
La
norma predetta, inoltre, prevede che la richiesta di anticipazione deve essere
giustificata da una delle seguenti necessità:
a)
eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b)
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile.
Tuttavia,
la contrattazione collettiva, così come il contratto individuale, può stabilire
condizioni di miglior favore, anche nell’ambito dei criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste.
A
proposito della fattispecie in commento, l’Inps ha precisato che, nel caso in
cui dall’accertamento ispettivo emergesse che il datore di lavoro non rispetta
le condizioni fissate dall’articolo 2120 del Codice Civile e non produce la
documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di anticipazione del
Tfr da parte del dipendente, l’Istituto provvederà al recupero della
contribuzione previdenziale calcolata sull’anticipazione stessa al lordo delle
ritenute fiscali, oltre alle sanzioni di legge e interessi.
L’Ente,
inoltre, ha precisato che la stessa misura verrà applicata anche nel caso di
datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, per i quali il Tfr viene trattenuto
in azienda mensilmente anziché versato al Fondo di tesoreria Inps.
Valerio
Pollastrini
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