In
particolare, l’istante aveva chiesto se l’eccezione per i settori del turismo,
pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla norma citata, si riferisca al
CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente, ovvero al settore di
appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.
In
via preliminare, l’interpellato ha ricordato che, ai sensi della norma in
esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel
rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli
artt.34 e 40 del D.Lgs. n.276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo
datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro
nell’arco di tre anni solari.
Detto
vincolo è riferito alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28
giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto
in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (1).
A
ciò va aggiunto che, per espressa previsione normativa, il suddetto limite
quantitativo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo.
Il
Ministero ha precisato come, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro
interessati dalla eccezione in argomento, sia possibile ricorrere ai criteri
già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione
dei rapporti di lavoro (2).
In
sostanza, i datori di lavoro interessati sono:
-
quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007
corrispondente ai citati settori produttivi;
-
quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in
questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e
spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr. Ministero del Lavoro, Circolare n.35/2013;
2)
-
esplicitati con note n.2369 del 16 febbraio 2012 e n.4269 del 26 marzo 2012;
Nessun commento:
Posta un commento