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sabato 8 novembre 2014

Lavoro intermittente – Esclusione della verifica delle giornate

Nell’interpello n.26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto chiarimenti  in merito alla corretta interpretazione dell’art.34, comma 2-bis, del D.Lgs. n.276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.

In particolare, l’istante aveva chiesto se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla norma citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente, ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

In via preliminare, l’interpellato ha ricordato che, ai sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt.34 e 40 del D.Lgs. n.276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

Detto vincolo è riferito alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (1).

A ciò va aggiunto che, per espressa previsione normativa, il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il Ministero ha precisato come, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento, sia possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro (2).

In sostanza, i datori di lavoro interessati sono:

- quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;

- quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Valerio Pollastrini

 
1)      - cfr. Ministero del Lavoro, Circolare n.35/2013;
2)      - esplicitati con note n.2369 del 16 febbraio 2012 e n.4269 del 26 marzo 2012;

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