Nel
caso di specie, un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale, oltre al
risarcimento dei danni subiti, aveva chiesto in giudizio l’ulteriore
risarcimento del danno patrimoniale connesso alla perdita della sua capacità
lavorativa.
Quest’ultima
domanda, però, era stata respinta dalla Corte di Appello di Lecce che,
ribaltando quanto disposto nel primo grado, aveva sottolineato come, all’epoca
dell’incidente, il ricorrente fosse solo un giovane disoccupato e, nell’istruttoria,
non avesse fornito alcuna prova della sua futura attività lavorativa.
Investiti
della questione, gli ermellini, sconfessando la sentenza dell’appello, hanno
chiarito come l’alta percentuale di invalidità, pari al 70%, subita dal
richiedente rendesse palese la compromissione delle sue chances di competizione
lavorativa futura.
Conseguentemente,
la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il diritto del giovane alla
liquidazione equitativa del lucro cessante, atteso l'effetto permanente del
pregiudizio subito, nonché la sua
obiettiva gravità.
Valerio
Pollastrini
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