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lunedì 10 novembre 2014

Giovane disoccupato - Perdita della capacità lavorativa – Risarcimento

Nella sentenza n.23791 del 7 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che anche un giovane disoccupato può avere diritto al risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa, senza che, a tal fine, egli debba fornire la prova di quale sarebbe stato il suo impiego nel futuro.

Nel caso di specie, un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale, oltre al risarcimento dei danni subiti, aveva chiesto in giudizio l’ulteriore risarcimento del danno patrimoniale connesso alla perdita della sua capacità lavorativa.

Quest’ultima domanda, però, era stata respinta dalla Corte di Appello di Lecce che, ribaltando quanto disposto nel primo grado, aveva sottolineato come, all’epoca dell’incidente, il ricorrente fosse solo un giovane disoccupato e, nell’istruttoria, non avesse fornito alcuna prova della sua futura attività lavorativa.

Investiti della questione, gli ermellini, sconfessando la sentenza dell’appello, hanno chiarito come l’alta percentuale di invalidità, pari al 70%, subita dal richiedente rendesse palese la compromissione delle sue chances di competizione lavorativa futura.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il diritto del giovane alla liquidazione equitativa del lucro cessante, atteso l'effetto permanente del pregiudizio subito, nonché  la sua obiettiva gravità.

Valerio Pollastrini

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