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sabato 29 novembre 2014

Ex moglie laureata in possesso di occupazione – Assegno di mantenimento

Nell’Ordinanza n.24420 depositata il 17 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in presenza di  una sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi, l'assegno di mantenimento, seppure in misura ridotta, va riconosciuto anche alla ex moglie laureata che abbia trovato un lavoro.

Nel caso di specie, l'ex marito aveva impugnato la sentenza con la quale il Tribunale del primo grado  aveva posto a suo carico l’obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile di 150,00 €.

L'uomo, in particolare,  aveva suffragato la propria domanda precisando  che la ex compagna si era laureata in scienze naturali ed aveva trovato un’occupazione presso un Bio Parco, grazie alla quale percepiva una retribuzione mensile di circa 1.300,00 €, con l’aggiunta degli assegni familiari.

A ciò, il ricorrente aveva aggiunto che la donna poteva utilizzare l’appartamento messole a disposizione dai genitori, mentre egli, pur godendo di un reddito mensile di 1.800,00 €, risultava oberato della spesa di 450,00 € per il canone di locazione, oltre all’assegno  per  il mantenimento per il figlio.

Tuttavia, la Corte di Appello, rilevata la differenza di redditi tra i due, aveva ritenuto giustificato il diritto della donna  all’assegno divorzile, sia pure di modesta entità.

Contro questa sentenza, l’uomo aveva adito la Cassazione, contestando la supposta disparità di trattamento dedotta dal giudice dell’appello, sostenendo che il suo reddito avrebbe dovuto essere valutato al netto del canone di locazione e delle somme richiestegli per il mantenimento del figlio.

Investiti della questione, gli ermellini, nel confermare quanto disposto dalla Corte del merito, hanno rigettato il ricorso.

Valerio Pollastrini

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