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sabato 22 novembre 2014

Enti Pubblici Economici - Divieto di conversione del contratto a termine nullo in rapporto a tempo indeterminato

Nella sentenza n.19112 del 10 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che il generale divieto, sancito nell’ambito del pubblico impiego, di conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine del quale sia accertata la nullità, risulta applicabile anche alle aziende di trasporti pubblici.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Cagliari aveva accolto  l’impugnazione proposta dall’Azienda Trasporti Pubblici avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari  aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con dipendente e, riformando tale decisione, aveva rigettato la domanda del lavoratore volta alla conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine dichiarati nulli.

La Corte del merito, in particolare, aveva ritenuto ancora operante nei confronti degli Enti Territoriali, delle rispettive aziende e dei consorzi (1), il divieto di conversione dei rapporti a termine nulli.

Ciò nonostante, il giudice dell’appello, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con riferimento alle finalità dell’accordo quadro di protezione dei lavoratori dalla instabilità dell’impiego.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la A.T.P., in quanto Ente Pubblico Economico, non fosse obbligata per legge ad effettuare l’assunzione del personale  mediante concorso pubblico e, pertanto, aveva censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva negato la conversione del contratto, dichiarato nullo nel termine, in contratto a tempo indeterminato.

Secondo la tesi del ricorrente, in sostanza, in caso di accertata nullità del termine di un rapporto di lavoro, un Ente Pubblico Economico  sarebbe soggetto, sul piano sanzionatorio, all’obbligo di conversione del contratto disposto dal D.Lgs. n.368/2001.

Investita della questione, la Cassazione ha ribadito che, in ragione del divieto posto dall’art.36, secondo comma, del D.Lgs. n.165/2001, ai rapporti in esame, in caso di acclarata nullità del termine apposto al contratto, non può essere applicata la conversione a tempo indeterminato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (2), infatti, la disciplina generale che regola l'assunzione del personale a termine da parte di Province, Comuni, Consorzi e rispettive aziende è dettata dall’art.5, commi 15 e 17,  del D.L. n.702/1978 (3) che, in particolare, stabilisce che l'assunzione di personale straordinario da parte dei predetti Enti possa avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare): con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro al compimento del periodo e nullità, pure di diritto, dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo.

La giurisprudenza richiamata, inoltre, precisa  che la disciplina in vigore, a norma dell'art.8 del D.L. n.153/1980 (4),  regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli Enti suindicati (pubbliche amministrazioni o imprenditori pubblici), così escludendo che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi siano soggette alla disciplina privatistica della Legge n.230/1962: con la conseguenza, in particolare, della insuscettibilità di conversione delle assunzioni temporanee in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva, peraltro, l'applicabilità dell'art.2126 c.c. sulle prestazioni di fatto eseguite in violazione di legge.

A questo riguardo, gli ermellini hanno ricordato che il divieto di conversione in oggetto risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici generali, per la concorrenza delle esigenze di risanamento della finanza locale e del principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso.

In conclusione, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore ha precisato che alle aziende di trasporti pubblici, quand’anche il loro statuto preveda la possibilità di assumere personale con una modulazione del rapporto di lavoro di natura privatistica, deve essere applicata la disciplina generale dettata dall’art.5, commi 15 e 17,  del D.L. n.702/1978, con esclusione della conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Dalla accertata nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea in violazione dei limiti di tale legge, pertanto, discende unicamente l’applicazione dei principi di diritto comune in tema di responsabilità da inadempimento, che attribuiscono al lavoratore il diritto al risarcimento del danno.

Valerio Pollastrini

1)      - di cui all’art.5 del D.L. n.702/1978, convertito nella Legge n.3/1979, e all’art.8 del D.L. n.153/1980, convertito nella Legge n.299/1980;
2)      - Cass., Sentenza n.6699 del 2 maggio 2003; Cass., Sentenza n.13528 del 16 settembre 2002; Cass., Sentenza n.14262 del 17 dicembre 1999; Cass., Sentenza n.6566 del 3 dicembre 1988; Cass., Sentenza n.3724 del 1° giugno 1988; Cass., Sentenza n.2059 del 26 febbraio 1988; Cass., Sentenza n.696 del 2 febbraio 1985;
3)      -  convertito, con modifiche, nella Legge n.3/1979;
4)      - convertito nella Legge n.299/1980;

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