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sabato 22 novembre 2014

Rendita ai superstiti da perdita del contributo economico - Il requisito della "vivenza a carico"

Nella sentenza n.24517 del 18 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito quando può dirsi configurato il requisito della “vivenza a carico”, presupposto necessario ai superstiti del dipendente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro per ottenere dall’Inail la rendita da perdita del contributo economico.

Nel caso di specie, i genitori di un lavoratore deceduto in un incidente stradale avvenuto mentre si recava in azienda, avevano richiesto all’Inail  la rendita per il mancato contributo economico precedentemente fornito dal figlio per il loro mantenimento.

Il giudice del merito, dopo aver accertato che l’incidente in cui era rimasto vittima il dipendente rientrava nella fattispecie del c.d. “infortunio in itinere”, aveva, tuttavia, respinto la richiesta dei ricorrenti.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che, secondo l'art.85 del D.P.R. n.1124/1965 (1) il requisito della vivenza a carico, indispensabile ai fini del riconoscimento della rendita in commento, risulta configurato qualora “gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”.

Gli ermellini hanno quindi precisato che, dalla corretta interpretazione della  norma citata, “la vivenza a carico” risulta configurata unicamente al concomitante verificarsi dei seguenti  due elementi:

-         il concorso efficiente del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti attraverso aiuti economici che, “per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento”;

-          la mancanza, per gli ascendenti, di sufficienti mezzi di sussistenza.

Tuttavia, occorre aggiungere che il legislatore non ha delineato con precisione i limiti della “sufficienza”, riservando, di fatto, al giudice l'onere di effettuarne un valutazione in base al singolo caso.

In sostanza, per la sussistenza del diritto alla rendita, il necessario requisito della dipendenza economica assume una rilevanza diretta nei confronti del lavoratore defunto, al punto che, a tal fine,  non può essere attribuito un valore sufficiente alla dimostrazione della sola circostanza della  convivenza dei superstiti con l'assicurato o il parziale loro mantenimento da questi ottenuto.

Valerio Pollastrini

 
1)      – Testo Unico sulle Assicurazioni Malattie Professionali nell'Industria;

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