La
normativa di riferimento è costituita dall’art.19-ter della Legge n.2/2009 (1), che, nella
specie, ha introdotto un indennizzo economico
in caso di cessazione di un’attività
commerciale.
Nella
Nota in commento, l’Inps ha ricordato che, in applicazione della norma
suddetta, chi abbassa definitivamente le serrande e rottama la licenza avrà
diritto ad una “rendita” pari al trattamento minimo di pensione che, per il 2015,
è pari a circa 501 euro al mese , fino all'accesso alla pensione di vecchiaia.
Nonostante
l’Istituto, in passato, avesse già avuto modo di precisare (2) che la
titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la
possibilità di beneficiare dell’indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale, negli ultimi mesi, diversi
contribuenti hanno formalmente richiesto all’Inps di chiarire se l’erogazione
dell’indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di
vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l’assegno sociale.
1) Compatibilità
con la pensione di vecchiaia
L’indennizzo
non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda, hanno
compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n.214/2011 (3).
Pertanto,
non è possibile estendere il godimento
del trattamento al compimento dei 70 anni.
L’indennizzo,
altresì, non è concedibile ai soggetti
già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione Commercianti, nonché a
quelli in possesso dei requisiti, anche previgenti la
legge di riforma n.214/2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia
nella gestione medesima.
2) Compatibilità
con la pensione di anzianità e la pensione anticipata
L’indennizzo
può essere concesso anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato
i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella
Gestione Commercianti.
Il
relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili
previste dalla legge n.214/2011.
Sul
punto, peraltro, occorre precisare che, durante il periodo di godimento dell’indennizzo,
in favore del beneficiario non sarà accreditata alcuna ulteriore contribuzione
figurativa.
Il
periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, risulta utile ai soli fini del
conseguimento del diritto a pensione (4).
Nell’ipotesi
in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento
dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la
percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta
prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al
mese di compimento dell’età pensionabile.
Analogamente
al caso precedentemente esposto, il periodo di godimento dell’indennizzo,
successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di
anzianità/anticipata, non darà luogo all’accredito di ulteriore contribuzione
nell’ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali.
3) Compatibilità
con l’assegno sociale
L’indennizzo
può essere concesso anche al titolare di assegno sociale.
Nella
considerazione, peraltro, che la permanenza del diritto all’assegno è
subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, ovvero
possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato
dell’assegno sociale, ne discende che la percezione dell’indennizzo comporta,
nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato
il limite reddituale annuale, che, per l’anno 2014, è pari a 5.818.93 €.
Valerio
Pollastrini
1)
–
così come modificato dall'articolo 1, comma 490, della Legge n.147/2013;
2)
–
Inps, Circolare n.111 del 25 maggio 1996, punto 5;
3)
-
ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n.207 del 1996,
richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n.147 del 2013, il predetto
trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età
pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge
n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali;
4)
-
per espressa dizione dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.207/1996;
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