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domenica 2 novembre 2014

Agevolazioni per chi chiude definitivamente il negozio

Nel Messaggio n.7383/2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennizzo previsto in favore di coloro che decidano di chiudere definitivamente un’attività commerciale, con particolare riguardo alla compatibilità di detto emolumento con la titolarità di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità/anticipata e con l'assegno sociale.

La normativa di riferimento è costituita dall’art.19-ter della Legge n.2/2009 (1), che, nella specie,  ha introdotto un indennizzo economico in caso di  cessazione di un’attività commerciale.

Nella Nota in commento, l’Inps ha ricordato che, in applicazione della norma suddetta, chi abbassa definitivamente le serrande e rottama la licenza avrà diritto ad una “rendita” pari al trattamento minimo di pensione che, per il 2015, è pari a circa 501 euro al mese , fino all'accesso alla pensione di vecchiaia.

Nonostante l’Istituto, in passato, avesse già avuto modo di precisare (2) che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale,  negli ultimi mesi, diversi contribuenti hanno formalmente richiesto all’Inps di chiarire se l’erogazione dell’indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l’assegno sociale.

1) Compatibilità con la pensione di vecchiaia
L’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n.214/2011 (3).

Pertanto, non è  possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni.

L’indennizzo, altresì, non è  concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione Commercianti, nonché a quelli   in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n.214/2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima.

2) Compatibilità con la pensione di anzianità e la pensione anticipata
L’indennizzo può essere concesso anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella Gestione Commercianti.

Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge n.214/2011.

Sul punto, peraltro, occorre precisare che, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, in favore del beneficiario non sarà accreditata alcuna ulteriore contribuzione figurativa.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, risulta utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione (4).

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Analogamente al caso precedentemente esposto, il periodo di godimento dell’indennizzo, successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità/anticipata, non darà luogo all’accredito di ulteriore contribuzione nell’ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

3) Compatibilità con l’assegno sociale
L’indennizzo può essere concesso anche al titolare di assegno sociale.

Nella considerazione, peraltro, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale, ne discende che la percezione dell’indennizzo comporta, nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale, che, per l’anno 2014, è pari a 5.818.93 €.

Valerio Pollastrini

1)      – così come modificato dall'articolo 1, comma 490, della Legge n.147/2013;
2)      – Inps, Circolare n.111 del 25 maggio 1996, punto 5;
3)      - ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n.207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n.147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
4)      - per espressa dizione dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.207/1996;

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